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LA TASSAZIONE DI DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI IN UNICO PF 2013

La tassazione di dividendi e proventi assimilati in Unico PF 2013

I soggetti che hanno corrisposto utili e/o proventi assimilati, devono rilasciare al percettore, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, una specifica certificazione (modello CUPE) allo scopo di consentire a questi la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico).

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Come noto, la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori, trova spazio nel quadro RL di Unico PF 2013 qualora derivi da partecipazioni:
  • qualificate in società o enti residenti nel territorio dello Stato;
  • in società ed enti esteri, qualificate e non, ad eccezione di quelli derivanti da imprese residenti in Paese a fiscalità privilegiata.

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1) Tassazione degli utili

Il trattamento fiscale dei dividendi percepiti nel 2012 (criterio di cassa) si differenzia in relazione:
  • alla residenza del soggetto partecipato, che potrebbe essere localizzato (o meno) in un Paese a fiscalità privilegiata;
  • al tipo di partecipazione posseduta dal socio, che può essere qualificata o non qualificata; al riguardo, si rammenta che:
    • partecipazione non qualificata: rappresenta una percentuale < 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni in società quotate);
    • partecipazione qualificata: rappresenta una percentuale > 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (5% in caso di partecipazioni in società quotate).

2) Utili da società residenti

Gli utili corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore):
  • concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio percipiente, limitatamente al 49,72% (40% se utili prodotti fini al 31/12/07) del relativo ammontare, se relativi ad una partecipazione qualificata; l’utile percepito viene indicato nella certificazione degli utili (modello CUPE) rilasciata dalle società emittenti o dai soggetti intermediari;
  • sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 20% (applicata sull’ intero importo spettante), se relativi ad una partecipazione non qualificata; in tal caso, il percipiente è esonerato dal presentare dichiarazione di tale reddito.

3) Utili da società non residenti

Gli utili corrisposti da società non residenti al socio persona fisica (non imprenditore):
  • se relativi ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio nella misura del 49,72% (40% se prodotti fino al 2007) del loro ammontare; su tale importo, l’intermediario che interviene nella riscossione applicherà una ritenuta d’acconto del 20%;
  • se relativi ad una partecipazione non qualificata, analogamente agli utili di fonte italiana, sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%; tali somme non formeranno il reddito complessivo da dichiarare in Unico.
Se gli utili sono percepiti senza l’intervento di un intermediario oppure quest’ultimo non abbia operato la ritenuta, gli stessi vanno assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%; il socio percettore dovrà compilare il quadro RM, Sezione V di Unico PF 2013.

4) Paesi a fiscalità privilegiata

Ai sensi dell’art. 47 del Tuir, gli utili e/o proventi assimilati derivanti da partecipazioni qualificate in società residenti in Paesi cd “black list”:
  • concorrono al reddito complessivo del socio residente nella misura del 100%;
  • sono assoggettate ad una ritenuta d’ acconto del 20% sul 100% del reddito, se interviene nella riscossione un intermediario residente in Italia.
In presenza, invece, di una partecipazione non qualificata:
  • l’utile concorre alla formazione del reddito nella misura del 100%;
  • l’intermediario che cura la riscossione opera una ritenuta alla fonte del 20%, il cui “titolo” è ancorato al fatto che la società sia o meno quotata; in particolare:
    • società “black list” non quotata: la ritenuta (20%) è a titolo d’acconto;
    • società “black list” quotata: la ritenuta (20%) è a titolo d’imposta.
Diversamente, non sono soggetti alla tassazione integrale:
  • regime CFC: gli utili imputati al socio “per trasparenza” sulla base della normativa concernente i cd “CFC” di cui agli artt. 167 e 168, TUIRM;
  • interpello: il percipiente che abbia ricevuto parere favorevole dall’ Agenzia in seguito alla presentazione di apposita istanza di interpello, diretta a dimostrare che dalla partecipazione non si è ottenuto il risultato di localizzare i redditi in paesi a fiscalità privilegiata.

5) Indicazioni in Unico PF 13

Il quadro RL ed in particolare la Sezione I-A del quadro di Unico PF 2013 è riservata alle persone fisiche (non imprenditori) che nel 2012 hanno percepito redditi di capitale, costituiti da:
  • utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali o enti commerciali (residenti e non residenti) riportati nell’apposita certificazione;
  • proventi assimilati agli utili.
Tra gli utili/proventi da indicare vanno ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza (esclusi quelli in cui l’apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro).
In particolare, tale sezione va compilata indicando:
  • a rigo RL1: i dati riportati nella Sezioni IV della certificazione rilasciata al contribuente (modello CUPE)
  • a rigo RL 2: gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2012, al lordo delle eventuali ritenute subite a titolo di acconto.
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Commenti

piero - 19/11/2013

In riferimento a quando da voi relazionato: Utili da società non residenti Gli utili corrisposti da società non residenti al socio persona fisica (non imprenditore): se relativi ad una partecipazione qualificata, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio nella misura del 49,72% (40% se prodotti fino al 2007) del loro ammontare; su tale importo, l’intermediario che interviene nella riscossione applicherà una ritenuta d’acconto del 20%; se relativi ad una partecipazione non qualificata, analogamente agli utili di fonte italiana, sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%; tali somme non formeranno il reddito complessivo da dichiarare in Unico. Se gli utili sono percepiti senza l’intervento di un intermediario oppure quest’ultimo non abbia operato la ritenuta, gli stessi vanno assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%; il socio percettore dovrà compilare il quadro RM, Sezione V di Unico PF 2013. La domanda è la seguente: Nel caso in cui un dividendo percepito da una persona fisica (non imprenditore) con una partecipazione qualificata senza una presenza di intermediario come và trattato? Quando voi dite: Se gli utili sono percepiti senza l’intervento di un intermediario oppure quest’ultimo non abbia operato la ritenuta, gli stessi vanno assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%; il socio percettore dovrà compilare il quadro RM, Sezione V di Unico PF 2013. Significa che il percettore non è più soggetto a dichiarare il 49,72% in Unico 2013 ed è soggetto solo al 20% di imposta sostitutiva?

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