E Book

Nautica da diporto 2025 (eBook)

20,90€ + IVA

IN SCONTO 21,90

Approfondimento

IMU 2025 | eBook + Excel

49,90€ + IVA

IN SCONTO 62,16

Tools

Calcolo IMU 2025: acconto e saldo | Excel

39,90€ + IVA

IN SCONTO 46,90

E Book

IMU: tutte le novità 2025 | eBook

16,90€ + IVA

IN SCONTO 17,90
HOME

/

CONTABILITÀ

/

IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2024

/

SCOMPUTO DELL’IMPOSTA ESTERA SUI DIVIDENDI SOTTOPOSTI A IMPOSTA SOSTITUTIVA

Scomputo dell’imposta estera sui dividendi sottoposti a imposta sostitutiva

La Corte di Cassazione afferma il diritto allo scomputo dell’imposta estera sui dividendi anche quando tassati in Italia con ritenuta titolo d’imposta o imposta sostitutiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel diritto interno italiano, l’articolo 165 comma 1 del TUIR disciplina un credito d’imposta attribuito alle persone fisiche per evitare la doppia imposizione dei redditi prodotti all’estero; la norma, per concedere il credito, tra le altre cose richiede che tali redditi imponibili concorrano alla formazione del reddito complessivo.

Così si giunge all’oggetto del contendere; infatti, in conseguenza di tale prescrizione, sarebbero esclusi dal credito d’imposta i dividendi esteri assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, quando prelevata direttamente dall’intermediario residente, oppure a imposta sostitutiva, quando liquidata direttamente dal contribuente in sede dichiarativa.

Si ricorderà infatti che i redditi da partecipazioni estere non qualificate, se percepiti per il tramite di un intermediario residente, sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26%, ex articolo 27 comma 4 DPR 600/73, da calcolarsi sui dividenti percepiti al netto dell’imposta già versata all’estero.

E similmente, i medesimi redditi percepiti dal contribuente italiano per il tramite di un intermediario non residente sono sottoposti a imposta sostitutiva, sempre con aliquota del 26%, ex articolo 18 comma 1 del TUIR.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Ti consigliamo: La tassazione dividendi distribuiti nel 2024

1) Il nuovo orientamento giurisprudenziale

Con la sentenza numero 10204 del 16 aprile 2024, che segue la medesima linea interpretativa già tracciata dalla sentenza 25698/2022, la Corte di Cassazione afferma il diritto allo scomputo dell’imposta estera sui dividendi, anche se questi sono stati tassati in Italia con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.

Il punto affermato nel 2022 e ribadito nel 2024 dalla Corte è la prevalenza di quanto stabilito dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul tema, rispetto al dettato normativo interno.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il credito di imposta va concesso in presenza di alcuni presupposti:

  • la percezione del dividendo estero da partecipazione non qualificata da parte di un contribuente persona fisica fiscalmente residente in Italia;
  • l’effettiva tassazione in entrambi i paesi (quello della società emittente e quello del contribuente ricevente);
  • l’inclusione del dividendo nella base imponibile di una delle imposte coperte dalla Convenzione contro le doppie imposizioni, tra le quali, nella generalità dei casi, si annoverano anche la ritenuta a titolo d’imposta e l’imposta sostitutiva.

Con maggiore precisione formale, la Corte di Cassazione, con la sentenza 10204/2024, precisa che l’imposta estera può essere detratta in tutti i casi in cui:

  •  esiste un trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e stato estero di emissione del dividendo;
  •  questo trattato presenti una clausola che preveda che il credito d’imposta non spetta se il reddito è assoggettato a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta “su richiesta del beneficiario”.

È questa una formulazione negativa per affermare che il credito d’imposta in trattazione spetti ogni qual volta il reddito sia sottoposto a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta in modo obbligatorio, come appunto è nell’attuale contesto normativo nazionale.

Una tale clausola è prevista non solo sul trattato tra USA e Italia, preso in esame dalla sentenza 10204/2024, ma è di solito presente nella maggior parte di trattati stipulati con altri paesi.

Ti segnaliamo il tool excel Quadro RW 2025 | Foglio Excel utile per la predisposizione del quadro RW per l’anno di imposta 2024 da inserire nel Modello Redditi PF 2025. L'applicativo gestisce anche la determinazione dei principali redditi prodotti dalle attività detenute all’estero (quadri RL - RM - RT).

Per approfondire consigliamo i nostri ebook disponibili nella nostra sezione dedicata alla Fiscalità Estera - E-Book tra questi:

Ti segnaliamo il Corso online dell'11.06.2025 Come compilare il Quadro RW e monitoraggio fiscale in fase di accreditamento ODCEC.

2) Scomputo o rimborso

Per usufruire del credito d’imposta, la strada più semplice è lo scomputo in dichiarazione annuale dei redditi; possibile tuttavia solo per il caso dell’imposta sostitutiva e per l’annualità corrente.

Nel caso in cui il contribuente voglia recuperare il credito d’imposta, nel caso in cui il dividendo sia stato assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta, o per gli anni ormai passati in entrambe le situazioni, la strada da seguire è quella dell’istanza di rimborso, da presentarsi entro i 48 mesi dal versamento dell’imposta.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI PERSONE FISICHE 2025 · 13/05/2025 Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del modello redditi

Come si compila il quadro RQ e in particolare il rigo RQ29 per le imprese interessate all'affrancamento delle riserve

Affrancamento riserve in sospensione: il rigo RQ29 del modello redditi

Come si compila il quadro RQ e in particolare il rigo RQ29 per le imprese interessate all'affrancamento delle riserve

Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile

La Guida Unioncamere fornisce istruzioni per la campagna bilanci 2025 anno 2024: vediamo come rettificare un bilancio già inviato

Deposito bilancio società benefit: regole da Unioncamere

La Guida Unioncamere sul deposito dei bilanci 2024 campagna 2025 indica le istruzioni anche per le società benefit, vediamole

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2025 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.