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LEASING - LA DEDUCIBILITÀ DEI CANONI SECONDO L’AGENZIA

Leasing - la deducibilità dei canoni secondo l’Agenzia

Chiarimenti dopo le modifiche sulla deduzione dei leasing introdotte dal DL 16/2012 - Eliminata la condizione della durata minima contrattuale anche per i professionisti

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Come noto, il DL 16/2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette; in particolare, si elimina la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di leasing. In tal modo, il legislatore, pur imponendo la deducibilità dei canoni in un periodo invariato rispetto al passato, rende la deduzione “autonoma” rispetto alla durata del contratto.

1) Circolare 17/E Agenzia delle entrate sui leasing

Con la recente CM 17/2013, l’Agenzia, nell’individuare alcune casistiche, precisa che qualora la durata del contratto risulti inferiore al periodo minimo di deducibilità si pone la questione del trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti al momento della scadenza del contratto. Sul punto, la stessa chiarisce che i canoni non dedotti alla scadenza contrattuale trovano un riconoscimento fiscale nelle variazioni in diminuzione (pari all’importo annuale del canone fiscalmente deducibile) da apportare “fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi”.
Al riguardo, si rammenta che alla scadenza del contratto, l’impresa utilizzatrice può scegliere tra le seguenti opzioni:
  •  esercitare il diritto di riscatto
  •  non esercitare il diritto di riscatto
  •  cedere a terzi il contratto di leasing.
Esercizio del diritto di riscatto
Qualora l’impresa utilizzatrice, alla scadenza del contratto, eserciti il diritto di riscatto del bene, i canoni non dedotti durante il periodo di imputazione degli stessi a Conto economico (ripresi a tassazione con variazioni in aumento in Unico) sono deducibili in via extracontabile, al termine del contratto, per l’importo annuale del canone fiscalmente deducibile (comprensivo di quota capitale e interessi). Di fatto, quindi, si determina “la continuazione della deduzione dei canoni relativi ad un bene oramai dell’impresa, fino al riassorbimento dei valori sospesi”.
Non esercizio del diritto di riscatto
Qualora, alla scadenza del contratto di leasing, l’impresa utilizzatrice non opti per il riscatto del bene, la stessa, secondo l’Agenzia, può continuare a dedurre in via extracontabile (mediante variazioni in diminuzione in Unico) le quote dei canoni non dedotte in precedenza nella misura dell’importo fiscalmente consentito (comprensivo di quota capitale e interessi).
Cessione a terzi del contratto di leasing
Qualora l’impresa utilizzatrice, prima della scadenza contrattuale, opti per la cessione a terzi del contratto, i canoni non dedotti durante la vita contrattuale ed attualizzati alla data di cessione(unitamente al prezzo di riscatto) vanno portati in deduzione della sopravvenienza attiva imponibile (art. 88, c. 5 del TUIR).

2) Quote, lavoratori autonomi, riflessi su IRAP

QUOTA INTERESSI IMPLICITI
Come precisato dalla CM 19/2009 i soggetti che non redigono il bilancio secondo gli IAS possono continuare a far riferimento al criterio di individuazione forfettaria degli interessi impliciti (DM 24/04/98). In tal caso, la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l’ammontare degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata del leasing.
Al riguardo, la CM 17/2013 precisa che, per determinare la quota di interessi passivi impliciti, occorre far riferimento alla durata fiscale e non all’eventuale diversa durata contrattuale;
LEASING IMMOBILI E QUOTA CAPITALE RIFERITA AL VALORE DEL TERRENO
Qualora il contratto di leasing abbia ad oggetto un immobile, la quota capitale deducibile va individuata al netto del valore dell’area su cui lo stesso insiste; A tal fine, Come chiarito dalla CM 1/2007, è necessario applicare la percentuale del 20% (30% per i fabbricati industriali) alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d’imposta.
Sul punto, l’Agenzia ritiene che la quota capitale di competenza del periodo d’imposta sia da individuare nella quota capitale determinata avuto riguardo alla durata fiscale del leasing.
la deducibilità dei canoni per i lavoratori autonomi
I chiarimenti forniti per le imprese, sono validi anche per i lavoratori autonomi. La disposizione normativa (riformulando l’art.54, TUIR), infatti, elimina anche per i contratti stipulati dagli esercenti arti e professioni, la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.
RIFLESSI AI FINI IRAP
La modifica normativa assume riflessi anche in materia di IRAP; in particolare, se la base imponibile dell’imposta è determinata mediante:
  •  metodo da bilancio: per le società di capitali e le ditte individuali /società di persone (in caso di opzione) le nuove disposizioni non producono effetti.
  •  metodo fiscale: per le imprese individuali e le società di persone, l’Agenzia conferma quanto già precisato nella CM 60/2008, ossia che i costi relativi al leasing dei beni strumentali materiali vanno assunti per l’importo deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, TUIR; l’ammontare deducibile corrisponde alla sola quota capitale, essendo gli interessi indeducibili per espressa previsione normativa.

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