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LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO: CHIARIMENTI DELL’ INPS

Lavoro occasionale di tipo accessorio: chiarimenti dell’ Inps

Chiarimenti sul lavoro accessorio, in particolare categorie, voucher, limiti economici e disciplina transitoria nella circolare 49/2013 dell'INPS

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Con la recente circolare 49/2013 l’INPS è intervenuta sulle novità in materia di lavoro accessorio; in particolare, richiamando quanto già chiarito dal Ministero, l’Istituto si è soffermato sul nuovo ambito di applicazione del lavoro accessorio, ora non più soggetto a limitazioni di carattere soggettivo o oggettivo (eccetto il settore agricolo) ma esclusivamente a limiti di carattere economico.
Tipologie di prestatori e attività
A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art. 34,DPR 633/72.
Pertanto, a decorrere dal 18/07/2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012) con riferimento ai buoni lavoro acquistati da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto:
  •  per ogni tipo di attività
  •  da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito)
purché nei limiti del compenso economico previsto.
In considerazione di finalità antielusive, l’istituto conferma che il ricorso al lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

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1) Imprenditori commerciali e professionisti

Per quanto riguarda i committenti imprenditori o professionisti, la norma prevede che, fermo restando il limite complessivo di €. 5.000 nel corso di un anno solare, le prestazioni occasionali e accessorie possono essere svolte a favore di ciascun committente,  per compensi non superiori al limite di €. 2.000 (rivalutati annualmente su base ISTAT).
In particolare, sarà necessario verificare se il committente è un "imprenditore commerciale” ovvero un “professionista"; a tal fine la circ. 49/2013 precisa che:
  •  per “professionisti” si intendono i titolari di reddito da lavoro autonomo (ex art. 53 del TUIR):
  •  iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell'ordine
  •  titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all'INPS presso la gestione separata
  •  per “imprenditore commerciale” si intende qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi, senza limitazioni dell'attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni (circ. 18/2012 e 4/2013).

2) I nuovi voucher per il lavoro accessorio

novellato articolo 72 del DLgs.276/03 prevede che i “beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati”.
Pertanto, un aspetto rilevante rispetto alla normativa previgente è rappresentato dall’indicazione della natura oraria del buono lavoro commisurata alla durata della prestazione.
Viene, dunque, stabilito il rapporto di un buono per ogni ora di lavoro.
Al riguardo, secondo la circ. 4/2013 Min. Lavoro, la modifica legislativa interviene nel senso di cambiare il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che da "una negoziazione in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un ancoraggio di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa"  in modo da evitare che "un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore".
Tuttavia, resta ferma la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo "per un'ora di lavoro anche più voucher".
In attesa dell’emanazione di un apposito DM che aggiorni il valore nominale dei voucher tenendo conto, in particolare, delle “risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali” si rammenta che attualmente il valore nominale del buono (comprensivo dei contributi INPS e INAIL) non è ricollegabile ad una retribuzione minima oraria ed è pari a 10 euro.

3) Limite economico nell'utilizzo dei buoni lavoro "voucher"

Come anticipato, la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite.
Infatti si prevede che il compenso percepito dal prestatore non possa essere superiore:
  •  a €.5.000 nel corso di un anno solare: con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
  •  a €.2.000 per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti: con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
  • a €. 3.000 per anno solare: per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.

4) Disciplina transitoria

La legge di riforma del mercato del lavoro detta una norma transitoria, stabilendo che fino al 31/05/2013 la disciplina ante-riforma possa continuare a trovare applicazione per i buoni lavoro:
  •  già in possesso dei committenti alla data del 17/07/2012
  •  acquistati entro 17/07/2012, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare
 Conseguentemente, per i voucher acquistati entro il 17/07/2012, continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici e senza vincoli di parametrazione oraria.
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