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UNICO SOCIETÀ DI CAPITALI 2013: LE PRINCIPALI NOVITÀ

Unico Società di Capitali 2013: le principali novità

Con il provvedimento n. 13136 del 31.01.2013 l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il modello Unico SC 2013 relativo ai redditi 2012. Tra le novità di quest’anno segnaliamo: - il restyling del quadro RU che, dedicato ai crediti d’imposta concessi alle imprese, passa da 25 a 6 sezioni; - la soppressione del quadro RH; - la deduzione dal reddito, ai fini IRES, della quota di IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato; - la possibilità per i contribuenti, che non presentano la dichiarazione annuale IVA in via autonoma, di chiedere il rimborso dell’eventuale imposta a credito in una nuova sezione ad hoc del quadro RX.

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Con il recente provvedimento n. 13136 del 31/01/2013 l’Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il modello Unico SC 2013 relativo ai redditi 2012. Con lo stesso provvedimento sono approvati anche i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2012 nonché la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica.
Si rammenta che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi e IVA) scade l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Ai fini dell’adempimento, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
Ad esempio, una società (art. 73, TUIR) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 30/09/2013. Una società invece con periodo d’imposta 1/7/2012 – 30/6/2013, dovrà presentare UNICO 2013 per via telematica entro il 31/03/2014.
Vediamo di analizzare 2 di queste novità.

1) Le novità del Quadro RF

Da quest’anno, debuttano nel quadro RF le novità relative:
  • la deduzione Irap per il reddito d’impresa riguardante le spese per il personale dipendente e assimilato;
  • l’eliminato riferimento alla durata minima del contratto di leasing quale condizione per la deducibilità dei relativi canoni;
  • l’ammontare dei costi indeducibili derivanti dalla concessione in godimento di un bene d’impresa all’imprenditore e ai suoi familiari.
In particolare:
  • nel rigo RF32 denominato "altre variazioni in aumento" sono inseriti i seguenti nuovi codici relativi rispettivamente:
  • “34” l’ammontare dei costi indeducibili derivanti dalla concessione in godimento di un bene d’impresa ad un socio o familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato.
    “35” l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile (art. 102, c. 7, TUIR).
  • nel rigo RF54 denominato "altre variazioni in diminuzione" sono inseriti i seguenti nuovi codici relativi rispettivamente:
  • “33” l’importo deducibile dell’IRAP versata nel 2012 (sia a titolo di saldo che di acconto), per la quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti (art. 11, DLgs 446/97)
    “34” l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile (art. 102, c. 7, TUIR)
Altra novità del quadro RF riguarda le cause di disapplicazione della disciplina delle società di comodo.
Come noto, con le nuove disposizioni relative alle società in perdita sistematica (DL 138/2011), le c.d. società di comodo possono idealmente essere ripartite in due categorie:
  • società non operative: ossia le società che non superano il test di operatività (ricavi dichiarati pari o superiori a quelli minimi)
  • società in perdita sistematica: ossia società che presentano 3 periodi d’imposta in perdita (cd “periodo di osservazione”).
In particolare, pur superando il test di operatività, la società (di capitali o persone) è considerata “in perdita sistematica” a decorrere dal 4° periodo d’imposta qualora:
  • risulti in perdita per 3 periodi d’imposta consecutivi;
  • in un triennio:
    - è in perdita per 2 periodi d’imposta;
    - dichiara un reddito inferiore al minimo presunto, per il residuo anno.
Sul punto, il provvedimento delle Entrate 87956/2012, ha individuato alcune cause oggettive rilevanti nel periodo di osservazione, al ricorrere delle quali:
  • è consentito disapplicare automaticamente la disciplina delle perdite sistematiche;
  • senza necessità di presentare istanza di disapplicazione.
In particolare, ciò è possibile qualora si verifichino in almeno 1 dei 3 periodi d’imposta di osservazione (con effetto dal 4° periodo d’imposta) alcune determinate situazioni. A tal fine, nel "Prospetto di verifica" di Unico SC 2013 è stata inserita la casella "Disapplicazione società di comodo" in cui indicare, in base alla propria situazione, uno dei codici relativi alle 2 nuove cause di disapplicazione automatica, quali:
  • codice “8” - ipotesi di cui alla lett. a) (a) società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese (artt. 2312 e 2495 c.c.) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva) con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, a quello precedente e al successivo
  • codice “9” - ipotesi di cui alla lett. b) (b) società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa; in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria; in liquidazione giudiziaria) con riferimento ai periodi d’imposta
    precedenti all’inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono
    successivamente all’inizio delle procedure medesime
Inoltre, sempre nel "Prospetto di verifica", sono inserite le seguenti 2 caselle:
  • START-UP va barrata dalle società "start-up innovative" che non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i soggetti in perdita sistematica (art. 26, DL 179/2012)
  • IMPEGNO ALLO SCIOGLIMENTO va barrata nel caso in cui il soggetto assuma in dichiarazione l'impegno di cui alla lett. a) punto 1, dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008 e dell’11 giugno 2012; in tal caso non occorre compilare la casella "Disapplicazione società di comodo".

2) Eliminazione Quadro RH

E’ soppresso, da quest’anno, il quadro RH utilizzato nel modello Unico 2012 per indicare:
  • i dati relativi all'imposta sostitutiva dovuta dagli OICVM di diritto italiano e dai fondi lussemburghesi storici;
  • l'importo totale dei risultati negativi di gestione che residuano dopo le operazioni di compensazione effettuate al 30/06/2011.

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