HOME

/

PMI

/

IMPRESE EDILI

/

IVA MANUTENZIONE CALDAIA AL 10% SIA PER CONDOMÌNI CHE PRIVATI

IVA manutenzione caldaia al 10% sia per condomìni che privati

In una risoluzione il chiarimento dell'Agenzia: IVA agevolata al 10% per la manutenzione ordinaria obbligatoria degli impianti termici. Possibile il rimborso.

Ascolta la versione audio dell'articolo
La manutenzione obbligatoria annuale degli impianti termici nelle abitazioni è soggetta all'aliquota agevolata del 10% così come il mantenimento in efficienza di tutti gli impianti tecnologici dei fabbricati abitativi (ad es. ascensori) e in caso di errata applicazione il cittadino ha diritto al rimborso.
Il dettagliato chiarimento è stato fornito nella Risoluzione  15/E 5 Marzo 2013 dell'Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta di un contribuente. Una società di assistenza e manutenzione di impianti di riscaldamento chiedeva se sulla manutenzione ordinaria e controllo delle emissioni delle caldaie di proprietà di privati che è obbligatoria per legge , si dovesse applicare l IVA al 21% oppure l'IVA al 10 %. Ciò in forza della  legge 23 dicembre 1999 n. 488 articolo 7, comma 1, lettera b), per “le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata," Tale articolO si riferisce a fabbricati condominiali per cui il contribuente considerava che i casi diversi (utenti privati) ossero esclusi dall'agevolazione e si dovesse applicare l' aliquota ordinaria del 21%.
L'Agenzia risponde che in realtà l'aliquota applicabile è il 10 %, senza distinzione tra condomìni e privati in quanto la norma cui fare riferimento è l'art 3 lettera a del Dpr 280/2001 sulle manutenzioni ordinarie , ossia il TU edilizia e specifica il " beneficio in commento è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio in caso di usura".
Fanno eccezione solamente gli interventi i cui costi si riferiscano a contratti di assistenza comprensivi di altre prestazioni (come ad esempio la copertura assicurativa per la responsabilità verso terzi in caso di incidente o malfunzionamenti ) con canone annuo in cui il corrispettivo per la manutenzione obbligatoria non sia distinto ( Cm n. 71 del 7aprile 2000).

Puoi approfondire con:  

1) Rimborso IVA versata in eccesso per la manutenzione della caldaia

Nella Risoluzione si specifica inoltre che, nel caso in cui la società responsabile dell'assistenza abbia erroneamente  applicato l’Iva ordinaria al 21%, il cliente potrà chiedere di essere rimborsato rilasciando una idonea ricevuta con al quale la società potra dimostrare all'amministrazione di avere diritto a sua volta a recuperare l'IVA versata in eccesso .
L'Agenzia sottolinea  che il prestatore del servizio di manutenzione avrà diritto al rimborso solo dimostrando " l'effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita" e non potrà infatti avvalersi dei meccanismi di variazione delle fatture (articolo 26 del Dpr n. 633/1972 e RM 15 ottobre 2010, n. 108/E). .Le somme indebitamente versate potranno essere recuperate entro due anni dalla data del versamento.

Puoi approfondire con:  

Visita anche la sezione dedicata al Superbonus 110 e alle Agevolazioni  per gli Immobili

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 15/04/2024 Patente sicurezza cantieri: prime modifiche nella conversione del Decreto

Dal 1 ottobre 2024 il nuovo obbligo della patente per i cantieri edili. Si prepara il decreto attuativo e possibili modifiche nella corso della conversione in legge

Patente sicurezza cantieri: prime modifiche nella conversione del Decreto

Dal 1 ottobre 2024 il nuovo obbligo della patente per i cantieri edili. Si prepara il decreto attuativo e possibili modifiche nella corso della conversione in legge

INAIL Buone pratiche  in edilizia: nuova proroga al 5 aprile

Slitta di nuovo al 5.4.2024 il termine per partecipare alla II edizione del concorso INAIL che premia le buone pratiche per la sicurezza nei cantieri edili. Di cosa si tratta

Riduzione contributi edilizia: le istruzioni aggiornate

Le indicazioni INPS sulla riduzione contributiva per le imprese edili per l'anno 2023. Scadenza domande 15 maggio 2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.