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DICHIARAZIONI D’INTENTO DOPO IL DECRETO FISCALE, MODELLO ANCORA DA AGGIORNARE

Dichiarazioni d’intento dopo il decreto fiscale, modello ancora da aggiornare

In attesa che venga approvato il nuovo modello di comunicazione dei dati contenuti delle dichiarazioni d’intento, nel frontespizio della comunicazione basterà indicare l’anno di riferimento, senza compilare il campo “mese”.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la risoluzione n. 82/E del 01.08.2012 l’Agenzia conferma che finché non sarà pronta la nuova versione del modello di comunicazione, adeguata alle novità del decreto fiscale, dovrà essere utilizzato il modello approvato con provvedimento del 14.03.2005. Per poter applicare la nuova normativa al modello corrente, l’Agenzia raccomanda di non indicare più nel frontespizio il mese di ricevimento della lettera d’intento, dato che questo elemento non è più rilevante ai fini della comunicazione.

Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 180 del 12.09.2012

1) Dichiarazione d’intento

La dichiarazione d'intento è un documento (conforme al modello ministeriale approvato con DM 16.12.1986) che deve inviare l’esportatore abituale (che realizza più del 10% del volume d’affari con l’estero) al proprio fornitore, per ricevere la fattura relativa all’acquisto senza Iva. Nella lettera l’esportatore abituale:

  • attesta, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti per essere definito esportatore abituale,
  • manifesta la propria volontà al fornitore, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta.

L’esportatore abituale realizza volumi importanti di operazioni non imponibili, maturando così un’Iva a debito insufficiente a compensare quella sugli acquisti. In questo modo l’esportatore abituale si trova in una situazione “strutturalmente” a credito e la dichiarazione d’intento gli permette di “porre rimedio” a questo squilibrio. Con la dichiarazione d’intento, infatti, egli può effettuare acquisti senza Iva entro il valore delle operazioni con l’estero (plafond).

Scarica gratuitamente il modello di dichiarazione d'intento conforme a quello ministeriale

2) Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute

A sua volta il fornitore, che cederà o presterà servizi all’esportatore abituale senza Iva, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute. La finalità di questo adempimento è individuare coloro che si qualificano esportatori abituali evitando l’abuso dell’utilizzo di questo status. La comunicazione (da effettuare su apposito modello approvato dall’Agenzia con provvedimento del 14.3.2005), prima del decreto fiscale, doveva avvenire esclusivamente con modalità telematica entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione di intento.

Scarica gratuitamente il modello e le istruzioni della comunicazione dati dichiarazioni d'intento

3) Il nuovo termine di invio delle comunicazione dati delle dichiarazioni d’intento

Il decreto semplificazioni fiscali ha modificato, a decorrere dal 2 marzo 2012, il termine di presentazione della comunicazione delle dichiarazioni d’intento all’Agenzia delle Entrate, prevedendo che l’invio debba avvenire non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta (vedi nostro speciale del 30.04.2012)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82/E dell’1.8.2012, chiarisce che il termine di effettuazione della liquidazione periodica nella quale è confluita l’operazione realizzata senza applicazione dell’Iva costituisce il termine ultimo per l’invio della dichiarazione d’intento. Pertanto resta ferma la possibilità, per i contribuenti che ricevono le lettere d’intento, di trasmettere la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è ancora stata effettuata.
 

4) La modulistica da aggiornare

Dato che il periodo di riferimento per l’invio della comunicazione non è più io mese di ricevimento della dichiarazione d'intento, è auspicabile che l’Agenzia delle Entrate aggiorni l’attuale modulistica.
Il modello di comunicazione delle dichiarazioni d’intento, infatti, nel frontespizio del modello contiene un campo – relativo al mese di riferimento della comunicazione – dove dovrebbe essere indicato, secondo le istruzioni, il mese di ricevimento delle lettere d’intento.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione 82/E dell’1.8.2012 ha specificato che finché non verrà aggiornato il modello di comunicazione, il campo contenuto nel frontespizio del modello, chiamato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento.
L’Agenzia inoltre chiarisce che tale modalità di compilazione potrà essere usata sia nel caso in cui la comunicazione venga effettuata con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile, sia nel caso in cui la comunicazione sia antecedente all’effettuazione dell’operazione.
 

5) Aggiornato il software di controllo

Si segnala che l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet ha reso disponibile la versione aggiornata (1.0.6) del modulo di controllo dei files da inviare che consente la compilazione del “Periodo di riferimento”, presente nel frontespizio della comunicazione, indicando esclusivamente l’anno di riferimento.
 

Allegato

Risoluzione Ag. Entrate n. 82/E del 01.08.2012
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