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A decorrere dall’anno d’imposta 2005, i soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute. Si ricorda che la facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta è riservata ai c.d. esportatori abituali, coloro, cioè, che nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti hanno registrato esportazioni e altre operazioni ad esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo.
La Comunicazione dei dati delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d’intento è stata ricevuta.
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