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LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI UN’AUTOVETTURA IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2013

La concessione a titolo oneroso di un’autovettura in uso promiscuo al dipendente a partire dal 1 gennaio 2013

L’art.72 della Legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) modificando la lettera b-bis, del c.1 dell’art.164 del TUIR, interviene sulla deduzione delle auto assegnate in “uso promiscuo” al dipendente.

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Infatti, nel caso l’auto sia concessa in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 giorni l’anno), dal 1 gennaio 2013 la deduzione passa dall’attuale 90% al 70% mentre rimane inalterato il trattamento del fringe benefit in capo al dipendente ai sensi dell’art.51 c.4 lett. a) del TUIR ovvero del compenso in natura per l’utilizzo privato, pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, moltiplicato per la relativa tariffa Aci, al netto delle eventuali trattenute al dipendente.

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La concessione a titolo oneroso di un’autovettura in uso promiscuo al dipendente a partire dal 1 gennaio 2013

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