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1) Assistenza fiscale: riduzione dei compensi per Caf e Intermediari abilitati
Il compenso previsto per l’elaborazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati (Modello 730) ed erogato dallo Stato agli intermediari abilitati e ai Caf-dipendenti viene ridotto da 16,29 euro a 14,00 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e da 32,58 euro a 26,00 euro per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.La nuova misura troverà applicazione a partire dal 2012, quindi a partire dalla elaborazione e trasmissione dei modelli 730/2012 (redditi 2011).
2) Assistenza fiscale dei sostituti d’imposta: compenso bloccato
Il compenso spettante ai sostituti d’imposta che scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, non ha subito nessuna riduzione, ma resterà bloccato per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013, ovvero non viene previsto nessun adeguamento Istat, quindi il compenso rimarrà fermo a 13,03 euro per ogni 730 ricevuto (26,06 euro per ogni 730 in forma congiunta).Si ricorda che il compenso corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
3) Invio delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto
Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni non spetta più il compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1,03 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.I soggetti in questione sono quelli indicati dall’art. 3 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.