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LA RITENUTA SUI BONIFICI PER 36% E 55% RIDOTTA DAL 10% AL 4% CON LA MANOVRA CORRETTIVA

La ritenuta sui bonifici per 36% e 55% ridotta dal 10% al 4% con la manovra correttiva

La Manovra correttiva 2011 porta al 4% la misura della ritenuta sui bonifici per le agevolazioni del 36% e del 55%

Ascolta la versione audio dell'articolo
A partire dal 1° luglio 2010, le banche e Poste Italiane Spa sono tenute ad operare una ritenuta d’acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico alle imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione 36%) o risparmio energetico (detrazione 55%). L’articolo 23, comma 8 della bozza della Manovra Correttiva 2011 riduce al 4% la misura della suddetta ritenuta d’acconto.

1) La novità della Manovra correttiva 2011 sulla ritenuta d'acconto sui bonifici per detrazioni del 36% e 55%

Ridotta dal 10% al 4% la ritenuta da operare sui bonifici destinati al pagamento delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie o per il risparmio energetico, che danno la possibilità di usufruire delle detrazioni, rispettivamente, del 36% e del 55%. La novità è contenuta nella bozza della Manovra correttiva 2011 che modifica l’art. 25 del D.L. n. 78/2010.

La misura è finalizzata alla riduzione degli oneri posti a carico delle imprese artigiane che si sono visti ridurre la liquidità per effetto dell’applicazione, dal 1° luglio 2010, di una ritenuta pari al 10%.

Si ricorda, che la ritenuta si applica a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti. Sono obbligati a operare la ritenuta le banche e le Poste Italiane S.p.A., che dovranno poi:

  • versare la ritenuta d’acconto con modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo “1039”, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la ritenuta stessa è stata effettuata;
  • rilasciare al beneficiario del bonifico la certificazione delle somme erogate e delle ritenute operate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte;
  • indicare i dati relativi al beneficiario, le somme accreditate e la ritenuta effettuata nel modello 770 relativo al periodo d’imposta in cui è stata effettuata la ritenuta stessa.

Inoltre, stante l’impossibilità per le banche e le poste di conoscere l’aliquota Iva applicata sulle prestazioni, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 40/E/2010 ha chiarito che ai fini dello scorporo dalla base imponibile, si deve tener conto dell’aliquota Iva nella misura pari al 20%. Di conseguenza, la ritenuta d’acconto si applica su una base imponibile costituita dall’importo del bonifico meno l’IVA al 20%.

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Commenti

Chiara - 07/07/2011

Salve, quello che non capisco è: se io sono un professionista (architetto) e la mia prestazione può essere detratta ma il mio regime fiscale non prevede l'applicazione dell' iva al 20% (regime dei minimi) devo comunque togliere il 20% dall'importo del pagamento a me effettuato e poi applicare il 4% come ritenuta d'acconto? grazie

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