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AGEVOLAZIONI FISCALI PER PRODUTTIVITÀ, STRAORDINARIO E LAVORO NOTTURNO

Agevolazioni fiscali per produttività, straordinario e lavoro notturno

Le agevolazioni fiscali per produttività, straordinario e lavoro notturno riguardano i lavoratori dipendenti che a seguito della tassazione agevolata delle predette somme percepiscono un maggiore compenso netto per l’attività prestata.

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A partire dal 2008 è stato introdotto un regime fiscale agevolato per i dipendenti delle aziende private che ricevono dalle stesse somme connesse ad incrementi della produttività, dell’innovazione, dell’efficienza o comunque ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento dell’impresa. Il regime non ha carattere obbligatorio e pertanto il lavoratore può rinunciarvi se lo ritiene meno favorevole della tassazione ordinaria.

1) In cosa consiste l'agevolazione

L’agevolazione consiste nell’assoggettamento di tali somme ad un'imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 10%.
L’agevolazione compete però entro precisi limiti relativi sia all’ammontare delle somme percepite sia al reddito del percettore.
In particolare per l’anno 2008 le somme assoggettabili a tassazione agevolata non potevano eccedere i 3.000 euro lordi, mentre il reddito da lavoro dipendente del soggetto percettore relativo all’anno precedente non doveva eccedere i 30.000 euro.
Per gli anni 2009 e 2010 i limiti sono stati così fissati:
• ammontare massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva: 6.000 euro;
• limite di reddito del periodo precedente: 35.000 euro.
Attraverso l’articolo 53 del decreto legge 78/2010 l’agevolazione fiscale è stata prorogata anche per il 2011. Tuttavia la citata disposizione ha ristretto il campo di applicazione del regime in oggetto. Nel 2011 infatti è possibile fruire dell’agevolazione esclusivamente per i premi di produttività erogati in base ad accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
La natura delle somme corrisposte al dipendente deve sempre essere legata ad incrementi della produttività, dell’innovazione, dell’efficienza o comunque ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento dell’impresa tuttavia a seguito del recente disposto normativo tali somme devono essere erogate in base ad accordo o contratti collettivi anche aziendali.
Chiarimenti in merito sono stati forniti con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011.
Per l’anno 2011 i limiti nel rispetto dei quali è possibile fruire del beneficio sono i seguenti:
• ammontare massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva: 6.000 euro;
• limite di reddito del periodo precedente: 40.000 euro.

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2) I compensi per straordinario e lavoro notturno

Il regime agevolato riguarda anche i compensi erogati a lavoratori dipendenti per prestazioni di lavoro straordinario e notturno purché dalle stesse attività derivi un incremento della produttività dell’azienda.
Qualsiasi forma di straordinario può quindi essere assoggettata all’imposta sostitutiva del 10% purché sia connesso ad incrementi della produttività, dell’innovazione, dell’efficienza o comunque ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento dell’impresa.
Si precisa che il nesso tra il lavoro straordinario e l’aumento della produttività deve trovare riscontro con opportuna documentazione che a titolo di esempio può consistere in un documento redatto dalla stessa azienda nella quale la stessa attesti che le prestazioni in oggetto sono state utili per incrementare la competitività e l’efficienza dell’attività esercitata. Anche una comunicazione scritta al lavoratore nella quale sia indicata la motivazione della somma corrisposta può essere utile a dimostrare il nesso tra lavoro straordinario e incremento della produttività.

L’impresa non è invece tenuta a dimostrare che l’incremento della produttività ha portato un utile d’esercizio o comunque maggiori risultati in termini economici.
Oltre allo straordinario anche i compensi relativi al lavoro notturno possono essere assoggettati al regime agevolato. Rimane anche in questo caso il vincolo del nesso tra prestazione ed incremento della produttività e valgono le precisazioni circa la documentazione effettuate per il lavoro straordinario.
Nel caso di lavoro notturno però rientrano nell’agevolazione non soltanto le indennità e le maggiorazioni ma anche il compenso ordinario per l’attività svolta negli orari notturni.
In merito l’Agenzia delle entrate ha infatti precisato che in caso di lavoro organizzato a turni:
• il compenso relativo al lavoro svolto durante l’orario diurno è assoggettabile a tassazione agevolate solo per le indennità e le maggiorazioni corrisposte;
• il compenso relativo all’attività svolta in orario notturno può essere interamente assoggettato al regime agevolato.

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3) La richiesta di rimborso per il 2008 ed il 2009

I lavoratori dipendenti che nei periodi d’imposta 2008 e 2009 hanno visto assoggettare le somme per lavoro straordinario e notturno connessi ad incrementi di produttività a tassazione ordinaria possono ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 i lavoratori dipendenti di aziende privato hanno il diritto di far valere la tassazione più favorevole.
Per ottenere il rimborso di tali somme è possibile presentare una dichiarazione integrativa per gli anni interessati o presentare un istanza di rimborso.
In merito il datore di lavoro dovrà certificare di aver assoggettato a tassazione ordinaria anziché ad imposta sostitutiva somma legate ad incrementi della produttività.
Considerata la difficoltà per il contribuente di presentare un'ulteriore dichiarazione o l’istanza di rimborso con la circolare n. 48 del 27 settembre 2010 l’Agenzia delle entrate ha introdotto a possibilità di ottenere il rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi 2011.
In merito il datore di lavoro indica le somme erogate nei periodi interessati assoggettabili ad imposta sostitutiva nel CUD 2011 e il lavoratore ottiene il rimborso indicando tali importi nel modello 730/2011 o nel modello Unico 2011.
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