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GLI ACCONTI IRPEF E IRES

Gli acconti IRPEF e IRES

Il versamento degli acconti IRPEF ed IRES per il 2011 devono essere effettuati, in base all’ammontare dell’imposta dovuta, in un’unica soluzione o in due rate

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Si avvicinano le scadenze per il versamento del saldo dell’IRPEF e dell’IRES dovuta per il periodo d’imposta 2010. Per le persone fisiche (indistintamente) e per i soggetti diversi che applicano gli studi di settore le ordinarie scadenze del 16 giugno e del 6 luglio (con maggiorazione dello 0,40%) sono state rinviate rispettivamente al 6 luglio ed al 5 agosto.
Al di là di tale proroga dei termini, ogni anno i contribuenti soggetti ad IRPEF o ad IRES possono essere tenuti, oltre al versamento del saldo, anche al versamento dell’acconto per il periodo d’imposta in corso. Tale acconto può essere versato in due rate (giugno e novembre) o al verificarsi di determinate condizioni in un’unica rata nel mese di novembre.

1) Soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF ed IRES

Sono tenuti al versamento dell’acconto IRPEF le persone fisiche che relativamente al periodo d’imposta 2010 risultano a debito per un importo superiore ad euro 51,65 mentre sono tenuti al versamento dell’acconto IRES le società e gli enti di cui al primo comma dell’articolo 73 del TUIR che relativamente al periodo d’imposta 2010 risultano a debito per un importo superiore ad euro 20,66.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005 (legge 311/2004) l’acconto d’imposta è dovuto nelle seguenti misure:
• acconto IRPEF: 99% dell’imposta dovuta per il 2010;
• acconto IRES: 100% dell’imposta dovuta per il 2010.
Si precisa che per le società di persone, così come per le società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza, l’imposta dovuta, e quindi anche il relativo acconto, è determinata in capo a ciascun socio sommando le diverse categorie di redditi percepiti nel periodo d’imposta interessato.
Si fa inoltre notare come, considerato che gli importi indicati in dichiarazione dei redditi vengono espressi all’unità di euro, gli importi al di sotto del quale i contribuenti non sono tenuti al versamento dell’acconto IRPEF ed IRES sono rispettivamente 51 euro e 20 euro.

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2) Le modalità di determinazione dell’acconto

L’acconto d’imposta IRPEF ed IRES per il 2011 può essere determinato secondo le seguenti due modalità:
• metodo storico;
• metodo previsionale.
Secondo il metodo storico l’acconto viene calcolato sulla base di quanto il contribuente ha dichiarato relativamente al periodo d’imposta precedente. Attraverso tale metodo l’importo da prendere in considerazione per il calcolo dell’acconto è rappresentato dall’imposta a saldo risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2010.
Attraverso il metodo previsionale viene invece concessa al contribuente la facoltà di versare un minore acconto nel caso in cui lo stesso ritenga di realizzare nel 2011 minori redditi e quindi una minor imposta rispetto al 2010. L’acconto versato secondo tale metodo deve essere almeno pari al 99% dell’IRPEF dovuta a differenza e risultante dalla dichiarazione relativa al 2011 o al 100% dell’IRES dovuta che si suppone dovrebbe indicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011.
Se le previsioni del contribuente non si verificano lo stesso è assoggettato alla sanzione per l’insufficiente versamento dell’acconto nella misura del 30% della somma non versata (fermo restando il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso).

3) Il versamento dell’acconto

E’ possibile effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre nei seguenti casi:
• debito d’imposta IRPEF compreso tra euro 51,65 ed euro 260,11;
• debito d’imposta IRES compreso tra euro 20,66 ed euro 257,50.
Il versamento deve essere effettuato invece in due rate quando il debito d’imposta è superiore ai suddetti importi. Le scadenze per il 2011, per le persone fisiche (indistintamente) e per i soggetti diversi che applicano gli studi di settore, e le misure dell’acconto sono le seguenti:
• acconto IRPEF:
• prima rata entro il 6 luglio 2011 o il 5 agosto 2011 (con maggiorazione 0,40%) nella misura del 39,60% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011 (per semplicità 40% del 99%);
• seconda rata entro il 30 novembre 2011 nella misura del 59,40% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011 (per semplicità 60% del 99%).
• acconto IRES:
• prima rata entro il 6 luglio 2011 o il 5 agosto 2011 (con maggiorazione 0,40%) nella misura del 40% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011;
• seconda rata entro il 30 novembre 2011 nella misura del 60% dell’imposta complessiva relativa al 2010 o di quella stimata per il 2011.

4) Ulteriori chiarimenti

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
• il fatto che dalla compilazione del quadro RN scaturisca un credito dovuto ad esempio dal riporto dell’eccedenza di IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione non esonera il contribuente dal versamento dell’acconto in quanto occorre prendere a riferimento il debito d’imposta relativo al periodo d’imposta precedente. Il credito può essere però utilizzato in compensazione del primo acconto IRPEF;
• in linea generale i contribuenti tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF non sono tenuti al versamento dell’acconto. Si segnala però che tale regola generale non vale per i contribuenti che hanno adottato il regime dei cosiddetti contribuenti minimi per i quali la stessa norma prevede espressamente il versamento dell’acconto IRPEF con le stesse modalità previste per quest’ultimo;
• le società che adottano il regime del consolidato fiscale determinano l’acconto sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente così come indicata nella dichiarazione dei redditi consolidati di gruppo. L’obbligo del versamento dell’acconto (come quello del saldo) ricade esclusivamente sulla società controllante come previsto dal terzo comma dell’articolo 118 del TUIR;
• per le società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 (società di capitali partecipate da altre società di capitali) e 116 (società a responsabilità limitata partecipate da persone fisiche) del TUIR gli obblighi connessi alla determinazione ed al versamento dell’acconto permangono nel primo esercizio di efficacia dell’opzione anche in capo alla società partecipata. Negli esercizi successivi invece gli obblighi relativi agli acconti ricadono solo sui soci siano questi società o persone fisiche. I soci nel determinare l’acconto dovuto dovranno considerare anche le quote di reddito o perdita a loro imputati per trasparenza.
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