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AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE RETI DI IMPRESE

Agevolazioni fiscali per le reti di imprese

Agevolazioni alle imprese aderenti a un contratto di rete: diventano operative le agevolazioni fiscali previste dal D.L.78/2010

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Attraverso il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
L’elemento essenziale del contratto di rete è il programma comune di rete attraverso il quale gli aderenti al contratto si obbligano a collaborare al fine del raggiungimento dello scopo comune previsto dal programma stesso.
Il contratto può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 3 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009.
Successivamente il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 è intervenuto modificando la disciplina civilistica dell’istituto e introducendo un’agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete.
A seguito del parere favorevole da parte della Commissione europea la norma agevolativa è divenuta pienamente efficace e l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i primi chiarimenti in merito (si vedano la circolare n. 15 ed i provvedimenti n. 2011/54949, n. 2011/34839 e n. 2011/59327 del 14 aprile 2011). 

1) L’accesso all’agevolazione fiscale

La norma agevola gli investimenti realizzati per il completamento del programma comune di rete.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete indipendentemente dalla forma giuridica. Sono infatti ammesse sia le imprese residenti sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Si precisa che le ditte e le società che utilizzano la contabilità semplificata sono tenute ad integrare le scritture contabili al fine di evidenziare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva stessa.
Ai fini dell’agevolazione fiscale il contratto di rete, redatto per atto pubblico o per scrittura privata, spiega efficacia dalla data dell’ultima iscrizione nel Registro delle imprese da parte di tutti i sottoscrittori ferma restando la previa asseverazione del programma di rete da parte degli organismi abilitati.
Per accedere all’agevolazione, le imprese aderenti ad un contratto di rete devono accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune, o al patrimonio destinato all’affare, per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente approvato dagli organismi abilitati.
Con la circolare n. 15 del 14 aprile 2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell’agevolazione fiscale il presupposto della destinazione di una quota degli utili al fondo patrimoniale si intende soddisfatto nei limiti dell’accantonamento della stessa quota di utile in un’apposita riserva, denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione in esame e distinta dalle altre eventuali riserve presenti nel patrimonio netto.
In merito alla formazione ed alla movimentazione della specifica riserva devono essere fornite adeguate informazioni nella nota integrativa.
L’agevolazione si applica agli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. L’importo agevolabile non può eccedere il limite di 1 milione di euro.

2) Asseverazione del programma di rete

Per fruire dell’agevolazione fiscale il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da parte di organismi abilitati.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 febbraio 2011 ha individuato tali soggetti negli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori (articolo 3, comma 1).
Tali Confederazioni di rappresentanza datoriale devono presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione contenente l’elenco e i dati degli organismi, espressione delle Confederazioni stesse, abilitati a rilasciare l’asseverazione (si veda in merito il provvedimento del 14 aprile 2011 prot. n. 2011/34839).
Non appena l’Agenzia riceverà tali comunicazioni procederà a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti abilitati.
L’asseverazione deve essere attestata entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio e successivamente gli organismi abilitati sono tenuti a comunicare l’avvenuta asseverazione all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo i dati relativi alle imprese aderenti alla rete (si veda in merito il provvedimento del 14 aprile 2011 prot. n. 2011/54949).

3) L’agevolazione fiscale per le reti di imprese

 Il comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 ha istituito un regime di sospensione di imposta sugli utili dell’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinanti alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente approvato dagli organismi abilitati.
L’agevolazione opera ai soli fini IRPEF ed IRES (non riguarda pertanto l’IRAP) e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento.
Gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune devono essere vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15 del 14 aprile 2011 ha riportato alcuni esempi di investimenti che possono considerarsi ammissibili tra i quali l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e di servizi o i costi per il personale.
Resta ferma la necessità di dimostrare con adeguata documentazione amministrativa e contabile che i predetti costi siano stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Gli investimenti previsti dal programma devono essere realizzati entro l’esercizio successivo a quello in cui viene deliberato l’accantonamento degli utili dell’esercizio.
Il comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 prevede che gli utili accantonati ad apposita riserva per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
L’Agenzia della Entrate ha precisato che una volta completato il programma di rete, non può più verificarsi l’evento interruttivo costituito dal venir meno dell’adesione al contratto di rete e, quindi, il regime di sospensione di imposta permane fino all’esercizio in cui la riserva appositamente formata è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio.
L’utilizzo della riserva per la copertura di perdite d’esercizio è la sola ipotesi cui non consegue il concorso al reddito della parte utilizzata. Si precisa che la norma non prevede alcun obbligo di ricostituzione della riserva precedentemente utilizzata per la copertura di perdite d’esercizio.
Oltre a quanto sopra specificato l’interruzione del regime di sospensione d’imposta si verifica al venir meno dell’adesione al contratto di rete. Tuttavia considerato che la norma intende agevolare il completamento del programma comune di rete solo in mancanza di tale completamento si verifica il venir meno del regime di sospensione di imposta.
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