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ACCONTO IRES DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI

Acconto Ires delle società di capitali ed enti equiparati

Gli acconti Ires/Irap per le società di capitali devono essere versati entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Il 30 novembre rappresenta quindi la scadenza naturale per il versamento del secondo acconto IRES e IRAP per tutte le società che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

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L’acconto puo’ essere versato in unica soluzione se l’importo non supera 103 euro o in due rate quando l’importo dell’acconto supera tale importo.
In quest’ultimo caso l’acconto Ires è da versare
- Nella misura del 40% entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione ;
- Nella misura del restante 60% entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione e quindi per la maggio parte dei contribuenti che hanno l’ esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30 novembre.

1) Come calcolare l’acconto

Per le società di capitali ed enti equiparati l’acconto è sempre dovuto , non essendo previsti minimi di imposta.
Inoltre la misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta nell’anno precedente come risulta dal rigo RN17 del modello Unico SC 2010. 
Ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli (articolo 1 del Dlgs 1° aprile 1996, n. 239), scomputate per il periodo d’imposta precedente.

2) Modalità e termini di versamento dell’acconto Irpef – Metodo storico e Metodo previsionale

L’ acconto può essere calcolato, come per gli altri contribuenti, in base al metodo storico oppure utilizzando il metodo previsionale.

Metodo storico

Con l’utilizzo del metodo storico, l’ammontare dell’acconto IRPEF deve essere pari al 100% dell’importo esposto nel rigo RN 17– rigo differenza – del modello UNICO SC 2010

Metodo previsionale


Con il metodo previsionale l’acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito che si presume di conseguire nel 2010.
Qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2010 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2009, lo stesso può effettuare il versamento dell’acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento.
L’utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l’Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l’ istituto del ravvedimento operoso.

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3) Modalità di versamento

Come noto, il versamento della seconda rata dell'acconto 2010 va effettuato in unica soluzione. Per tale acconto d’ imposta non è, infatti, possibile la rateazione.

I codici tributo da utilizzare per il versamento con anno di riferimento “2010”, sono i seguenti:

Secondo Acconto IRES -  Codice tributo 2002
Secondo Acconto IRAP -   Codice tributo 3813


Si rammenta che, per il versamento dell’IRAP, in sede di compilazione del mod. F24 va indicato anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo.

Nel caso in cui l’attività sia svolta in più Regioni/Province autonome, il versamento va effettuato indicando il codice della Regione/Provincia autonoma per la quale risulta l’imposta netta più elevata nel quadro IR.

L’Amministrazione finanziaria provvederà poi ad effettuare la corretta ripartizione ed i conseguenti conguagli.

4) Compensazione

Per il versamento dell'acconto 2010 il contribuente può avvalersi della compensazione:

• verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore senza la necessità di utilizzare il mod. F24;

• orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, credito IVA 2009 con acconto IRAP 2010).

Ciò richiede la compilazione del mod. F24.

Con riferimento alla compensazione orizzontale, si ricorda inoltre che:

• il DL n. 185/2008 ha previsto un’ inasprimento della sanzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta inesistenti, fissando una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dei crediti inesistenti ;
• il DL n. 78/2009, con riferimento al credito IVA, ha disposto che:

- per l’utilizzo di importi del credito superiori a € 10.000 è necessario presentare preventivamente la dichiarazione IVA ed utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);

- per l’utilizzo di importi superiori a € 15.000, è necessario il visto di conformità alla dichiarazione IVA.

Si fa inoltre presente che, come noto, il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con l’ istituto del ravvedimento operoso applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure:

• 2,50% (1/12 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;

• 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;

versando quanto dovuto e gli interessi, calcolati sui giorni nella misura dell’1%.

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