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LAVORO SOMMERSO: CONTROLLO DA PARTE DELL'INPS PER LE ATTIVITÀ STAGIONALI

Lavoro sommerso: controllo da parte dell'Inps per le attività stagionali

Controlli al lavoro sommerso: l'INPS comunica che a partire dal 1° luglio e fino al 30 settembre 2010 metterà in atto il piano di vigilanza nei confronti delle aziende che svolgono attività a carattere stagionale, con particolare attenzione alle violazioni sostanziali e al lavoro sommerso.

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L'azione ispettiva sarà caratterizzata dall’intensificarsi di rapidi accessi da effettuarsi nei weekend e nelle ore notturne e tra i settori merceologici interessati l'Istituto segnala: commercio e pubblici esercizi, settore turistico alberghiero, locali notturni, centri di benessere, porti turistici, villaggi vacanze e altri obiettivi similari individuati a livello locale.
L’Istituto, ovviamente, continuerà l’attività ispettiva ordinaria.

1) Lavoro Sommerso: come identificarlo

-  Il lavoro sommerso si identifica unicamente con quello «dei lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato».
Ad esempio, gli ispettori trovano un lavoratore non comunicato all'amministrazione che, tuttavia, l'azienda dimostra essere un collaboratore a progetto. Se la circostanza risulta vera, non scatta più, come oggi, la maxisanzione.

-   Doppia sanzione amministrativa per il lavoro sommerso. Quella attuale (1.500-12mila per ogni lavoratore irregolare), maggiorata di 150 a giornata di lavoro effettivo, si riduce (1.000-8mila euro, oltre a 30 euro a giornata) in caso di regolarizzazione.


Ad esempio, l'ispettore verifica che un lavoratore di un'azienda, ora regolarmente impiegato da essa, ha tuttavia iniziato con un breve periodo di "prova" in nero. In questo caso applicherà la maxisanzione prevista in misura «agevolata» tra 1.000 e 8mila euro.

- L'eventuale sanzione civile oggi non può essere inferiore a 3mila euro, mentre con il collegato l'importo delle sanzioni civili connesse «all'evasione dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50 per cento».

Ad esempio, i funzionari di un istituto di previdenza accertano il 4 maggio che un lavoratore è stato impiegato in nero il 3 maggio. Se l'azienda provvede a regolarizzare il lavoratore entro il 16 giugno successivo, non verrà applicato l'aumento del 50% delle sanzioni civili.

-   E’ stata introdotta la possibilità di diffidare il datore di lavoro a sanare l'illecito relativo all'impiego irregolare di lavoratori come indispensabile condizione di procedibilità per tutti gli organi di vigilanza che consentiranno di pagare il minimo.
Ad esempio, gli ispettori del lavoro riscontrano l'impiego in nero di un lavoratore per due giorni. A seguito di regolarizzazione del datore di lavoro, la sanzione sarà di 1.800 (1.500 + 300). 

-  Nessuna maxisanzione per lavoro nero sarà prevista se «dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se si tratta di differente qualificazione».

Ad esempio, un'azienda impiega, in forma occasionale, un lavoratore autonomo versando la contribuzione alla gestione separata Inps. Gli ispettori pur ritenendo il rapporto di natura dipendente, perciò non comunicato, non potranno applicare la maxi-sanzione. Se invece non vi è alcun versamento contributivo ma vi è solo una ricevuta di prestazione per lavoro autonomo occasionale con sola ritenuta fiscale verrà valutato il caso concreto ai fini dell’applicazione della maxi-sanzione

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