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I DIRITTI DI AUTORE NEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE

I diritti di autore nel Testo Unico delle Imposte Dirette

I diritti di autore e il fisco. I diversi modi di tassazione e dichiarazione dei diritti di autore: redditi diversi o di lavoro autonomo.

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I redditi derivanti da “diritti di autore” trovano collocazione nel TUIR in diversi articoli in relazione al fatto che siano classificati come Redditi di lavoro autonomo, redditi diversi, o redditi assimilati a quelli dei dipendenti.

Gli articoli interessati sono il comma 2 lett. b dell’art. 53, l’art. 67 lett. g), l’art. 50 c.1 lett. c bis.

1) Diritti di autore come redditi di lavoro autonomo

Redditi di lavoro autonomo sono considerati i diritti di autore se conseguiti direttamente dall’autore o dall’inventore.

Recita l’art.53 c.2 lett.b
“Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:

I redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali “

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2) Diritti di autore come redditi diversi

Sono considerati redditi diversi i diritti di autore in tutti gli altri casi in cui non sono conseguiti direttamente dall’autore ma da persona diversa che li ha acquisiti a titolo oneroso o gratuito, fuori dall’esercizio di attività commerciale.

Recita infatti l’art. 67

 Sono redditi diversi:


g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;

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3) Diritti di autore come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

I diritti di autore sono assimilati assimilati a quelli di lavoro dipendente quando derivano da redditi derivanti da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
Deve trattarsi comunque di attività non svolta in totale autonomia, in quando in questa ipotesi rientrerebbe nei redditi di lavoro autonomo come cessione di opera dell’ingegno.

Recita infatti l’arti. 50 comma 1 lett. C bis)


Sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:


c bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'aticolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.



Se invece i diritti di autore sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali sono redditi di impresa.

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