News Pubblicata il 12/05/2023

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Pensioni e comunicazione reddituale mancante: revoca degli importi 2020

di Redazione Fisco e Tasse

Come previsto dall'art. 35, comma 10-bis del DL n. 207/2008 in assenza delle comunicazioni reddituali (RED) scatta la revoca definitiva delle prestazioni aggiuntive alle pensioni



Con il  Messaggio Hermes  n. 1661 del 9 maggio 2023 INPS informa che ha provveduto alla revoca definitiva degli importi aggiuntivi erogati nel 2019 e nel 2020 come previsto dall'art. 35, comma 10-bis del DL n. 207/2008  per mancato invio delle comunicazioni reddituali da parte dei pensionati  tramite Modello Red.  che ricevono prestazioni aggiuntive collegate al reddito.

 Si ricorda che per la verifica delle prestazioni aggiuntive si deve fare riferimento al proprio cedolino pensionistico

Revoca importi aggiuntivi come funziona

Dal 2021  l'azione sanzionatoria verso   i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano  agli Enti  previdenziali   la propria  situazione reddituale, incidente sul diritto a prestazioni aggiuntive,   è stata modificata  e prevede due fasi:

Per non gravare sensibilmente sugli importi in pagamento, l’importo massimo della riduzione è  pari al 10% del trattamento pensionistico lordo, con salvaguardia degli importi delle pensioni entro  il trattamento minimo, con una trattenuta non superiore a 13,69 euro.

Per i titolari di pensione di importo non superiore a 75 euro mensili, non è prevista nessuna riduzione,  a costoro  viene  inviata la notifica di sospensione, con l’indicazione della data ultima entro cui  presentare la ricostituzione 

Alla scadenza del termine  indicato nelle comunicazioni INPS a coloro che avranno presentato domanda di  ricostituzione reddituale, l’INPS ripristina la prestazione in misura intera con restituzione delle somme trattenute nei mesi

Attenzione anche al fatto che  Inps  per  favorire la tempestività della definizione delle domande di ricostituzione  ha predisposto un servizio online  denominato “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis DL 207/2008” disponibile on line dal 30 giugno 2021, seguendo il  percorso: “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, sottomenu:

“Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35  comma 10bis D.L. 207/2008”

Necessario  per accedere  ai servizi online INPS  essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;

- CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

- CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).

E' possibile comunque rivolgersi per assistenza ai centri CAF e patronati  convenzionati con INPS.

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Fonte: Inps



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