Con il Provvedimento n 133949 del 19 aprile le Entrate rendono disponibili per i contribuenti le informazioni che consentono di porre rimedio spontaneamente all’anomalia che ha determinato la mancata registrazione nei registri:
degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 presentate per il periodo di imposta 2019.
Nel dettaglio, per consentire ai contribuenti di rimediare spontaneamente alle anomalie l'Agenzia trasmette, per PEC o in mancanza per posta ordinaria, una comunicazione contenente:
Con le stesse modalità il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia eventuali inesattezze o fatti sconosciuti.
Se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei seguenti campi:
del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa con i dati corretti. Attenzione al fatto che, successivamente all’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis saranno iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.
Invece, se la mancata iscrizione non è imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto fruito indebitamente, compresi gli interessi.
Al fine di regolarizzare la propria posizione, sono dovute le relative sanzioni per le quali è possibile beneficiare delle riduzioni previste dalla legge di Bilancio 2023 con il ravvedimento speciale (articolo 1, commi da 174 a 178 della legge n, 197/2022) se si regolarizza entro il 30 settembre 2023.
Si sottolinea che le società possono analizzare gli aiuti di Stato ricevuti anche per gli anni 2020 e 2021, la verifica da fare è importante per in quanto, per la regolarizzazione, è prevista la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso speciale entro il 30 settembre 2023 termine entro cui non verranno presumibilmente notificate lettere di compliance da parte dell’agenzia delle Entrate.
Ti potrebbero interessare: