Con Decreto MIMIT del 3 marzo vengono fissate le regole per richiedere la rateizzazione delle bollette luce e gas delle imprese.
In particolare, vengono stabilite modalità di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, destinato alle imprese, in qualsiasi forma costituite, iscritte al registro delle imprese, con utenze collocate in Italia a esse intestate e ai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Aiuti quater n. 176/2022).
Il decreto prevede che, per i consumi effettuati:
i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:
Per ottenere la rateizzazione delle bollette l’impresa, entro quindici giorni dall’emissione della stessa, deve presentare istanza all’attuale fornitore per:
Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del decreto, il termine di quindici giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
Entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza, un piano di rateizzazione recante:
L’adesione dell’impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro dieci giorni dal ricevimento della proposta previa presentazione della seguente documentazione:
Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, entro dieci giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, l’impresa aderente al suddetto piano decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto entro i successivi dieci giorni.
In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.
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