News Pubblicata il 09/01/2024

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Contributo AGCOM 2024: versamento entro il 1 marzo

di Redazione Fisco e Tasse

Operatori dell'editoria, delle comunicazione elettroniche e servizi postali: versamento del contributo AGCOM 2024 entro il 1 marzo



Pubblicate in GU n 4 del 5 gennaio le delibere datate 8 novembre dell'AGCOM Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relative al contributo 2024 dovuto da:

  1. soggetti che operano nei servizi media esercenti attività di audiovisivo, radio-televisione, editoria,  produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi e di  agenzia di stampa a  carattere  nazionale, che rientrano  nelle  competenze attribuite dalla normativa  vigente  all'Autorità per le garanzie nelle  comunicazioni, sono tenuti  alla  contribuzione  prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalità disciplinate dalla delibera,
  2. soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche,
  3. fornitore del servizio universale postale e  i soggetti  n possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.  261,
  4. fornitori di servizi di intermediazione on-line e i  fornitori di motori di ricerca on-line,
  5. fornitori di servizi di piattaforma  per  la  condivisione  di video,
  6. soggetti che  operano  nel  settore  del  diritto  d'autore  e diritti connessi nel mercato unico digitale in qualità di editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in  forma  singola  che associata o consorziata,  nonché di  prestatori  di  servizi  della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del  video on demand.

Contributo AGCOM 2024: gli importi

  1. Per le imprese operanti nel settore dei servizi media la contribuzione è fissata in misura  pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di  servizi  media  di cui alla voce A1 del conto economico, o  voce corrispondente per  i bilanci redatti secondo i principi  contabili internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
  2. Per i soggetti che operano nel settore delle comunicazioni elettroniche la contribuzione è fissata in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, erogati in virtu' di un'autorizzazione generale o di  una concessione di diritti d'uso ai sensi del codice, di cui  alla  voce  A1 del conto economico o voce corrispondente  per  i  bilanci  redatti  secondo  i principi contabili  internazionali, dell'ultimo  bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera;
  3. Per le imprese operanti nel settore dei servizi postali la contribuzione è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura è subordinata  al  rilascio  di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5  e  6  del  decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i  bilanci redatti secondo i principi contabili  internazionali, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 
  4. per  le  imprese  operanti   nel   settore   dei  servizi di intermediazione on-line e  motori di ricerca  on-line la contribuzione è fissata in misura  pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla  fornitura di  servizi  di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line di cui alla  voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i  bilanci  redatti secondo i  principi contabili internazionali e risultanti dall'ultimo  bilancio  approvato prima dell'adozione della presente delibera,
  5. per le imprese operanti nel settore dei servizi  di  piattaforma per  la  condivisione video  nel  territorio  italiano, la contribuzione è fissata in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di tali servizi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i  principi contabili  internazionali,  dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera,
  6.  per le imprese operanti nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, quali:
    • a) i titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
    • b) i titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
    • c) i titolari dei diritti su format televisivi;
    • d)  i  titolari  dei  diritti  delle  opere  riguardanti   eventi sportivi;
    • e) i fornitori di servizi di media;
    •  f) gli organismi di gestione collettiva e le entità di  gestione indipendenti, la contribuzione è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi. Per i  soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) la  percentuale  si  applica  sui ricavi  derivanti  dalla  commercializzazione  dei  diritti.  Per   i soggetti di cui alla lettera e), la percentuale si applica  sui  soli ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento. Per i soggetti di cui  alla  lettera  f),  la  percentuale  si  applica  sui  ricavi derivanti dalla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi. 

Per tutti i soggetti sopra elencati, il versamento del contributo Agcom deve essere eseguito entro  il  1° marzo  2024,  sul conto corrente bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

Entro il 1° marzo 2024 i soggetti su elencati dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni  i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo.

A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il modello telematico approvato con separato provvedimento assieme alle relative istruzioni alla compilazione.

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Fonte: Fisco e Tasse



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