News Pubblicata il 21/12/2022

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Fondo IPCEI idrogeno 2: domande dal 22 dicembre

di Redazione Fisco e Tasse

Fondo IPCEI idrogeno 2: entro il 23 febbraio è possibile presentare domanda di agevolazione. Vediamo le regole nel Decreto MIMIT del 19.12



Con Decreto direttoriale del MIMIT del 19 dicembre  vengono stabilite le regole per il fondo IPCEI idrogeno 2.

In particolare, il decreto definisce risorse, termini e modalità di attuazione delle intervento agevolativo del fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI idrogeno 2 per cui sono disponibili 350 ML di euro.

L’IPCEI H2 Industry(IPCEI Idrogeno 2) sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, e coprirà larga parte della catena del valore dell’idrogeno, nello specifico tratterà:

Fondo IPCEI Idrogeno 2: i beneficiari

Sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari: 

a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2;

b) organismi di ricerca, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno 2 e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti. 

Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese e i costi approvati nell’ambito dei project portfolio, rientranti nelle categorie di cui all’allegato “Costi ammissibili” alla Comunicazione IPCEI e determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all’allegato n. 10 al presente decreto. 

Fondo IPCEI Idrogeno 2: le regole per i progetti

I progetti devono essere avviati e attuati in conformità al project portfolio autorizzato, e rispettare i termini di realizzazione e completamento previsti dalla decisione di autorizzazione e per il finanziamento delle attività agevolate con le risorse del PNRR. 

Le variazioni progettuali sono consentite nei limiti previsti dall’articolo 7 del decreto ministeriale. 

Non sono ammesse eventuali variazioni della tempistica di realizzazione dell’intervento ammesso al finanziamento, tali da comportare il mancato rispetto dei vincoli temporali e di conseguimento dei target PNRR associati

Non sono altresì ammesse eventuali variazioni che comportino il mancato rispetto dei principi e gli obblighi specifici del PNRR.

Il soggetto beneficiario è tenuto a riferire in merito all’attuazione dell’intervento al termine delle attività e deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e dei ricavi generati dall’iniziativa. 

Il soggetto beneficiario dovrà dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, riportando il CUP associato al progetto finanziato sui documenti amministrativi e contabili dell’operazione. 

Inoltre, i costi sostenuti nell’ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di prima applicazione industriale (FDI), e devono essere comprovati i ricavi generati alle attività agevolate attraverso idonee forme di riconducibilità alle stesse. 

I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. 

Le spese e i costi sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate.

Fondo IPCEI Idrogeno 2: presenta domanda dal 22 dicembre

L’istanza di accesso alle agevolazioni deve essere presentata a partire dal 22 dicembre 2022 e non oltre il 23 febbraio 2023, con le modalità di seguito indicate:

L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 deve essere corredata della seguente documentazione:

Accedi da qui alla pagina dedicata del MIMIT per tutta la modulistica

Fonte: Fisco e Tasse



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