News Pubblicata il 22/11/2022

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Polizze per asseveratori del Superbonus: quali stipulare

di Redazione Fisco e Tasse

Obbligo assicurativo per professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni per superbonus e bonus edilizi: tre polizze possibili. I chiarimenti del CNDCEC



Con il pronto ordini n 109 pubblicato in data 21 novembre 2022, il CNDCEC risponde ad un dubbio in merito all’obbligo assicurativo a carico dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni da Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. 

Veniva chiesto se tale obbligo richieda necessariamente:

  1. la stipula di una polizza c.d. single project, “quindi una polizza differente per ogni cantiere” (ai sensi del comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 risultante dalle modifiche recate dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 13 del 2022, poi trasfuso nell’articolo 28-bis, comma 2, lettera b) introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022) 
  2. ovvero se sia possibile utilizzare la normale polizza per danni da attività professionale “che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni” (già prevista dal terzo periodo del citato comma 14) 
  3. o in alternativa una polizza (c.d. “a consumo”) dedicata alle attività in oggetto con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile (di cui al quarto periodo del citato comma 14). 

L’Ordine interpellante segnala un articolo tratto dalla stampa specializzata in cui sono richiamati i chiarimenti forniti dall’Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

Secondo l'Ania, anche dopo le modifiche al comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa previste. Si chiede pertanto conferma di quest’ultima interpretazione. 

Il CNDCEC ritiene di essere in accordo con l'interpretazione dell'Ordine instante e specifica che, 

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Fonte: Fisco e Tasse



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