News Pubblicata il 12/05/2022

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Bonus benzina anche ai dipendenti degli studi professionali

Buoni benzina da 200 euro non imponibili ai dipendenti ampliati ai professionisti dalla legge di conversione. Utilizzo anche come buoni omaggio?



Tra le misure introdotte per contrastare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia  aggravatosi con la crisi  Russia-Ucraina, il Decreto 21 2022 (il cosiddetto decreto Ucraina bis) prevede alcuni provvedimenti indirizzati alla tutela del potere di acquisto e del reddito dei lavoratori con :

Inoltre, una misura particolare e di impatto molto generalizzato, inserita  all'art .2,  consiste nella possibilità  "per le aziende  private di erogare buoni carburante  a titolo gratuito fino ad un massimo di 200 euro per ogni dipendente, solo per l'anno 2022 ". 

Il beneficio  dei 200 euro in buoni benzina  2022, è esente dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente  ai sensi dell'art 51 comma 3 del TUIR ma  come specifica la relazione  tecnica allegata al decreto, si affianca e non concorre alla formazione del tetto massimo previsto per i fringe benefits

Il valore di tali  buoni benzina fino a 200 euro,  non incidendo sul superamento della soglia  non comporta dunque la  tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente, come detta la norma.

Dal punto di vista del bilancio aziendale ovviamente il costo dovrebbe rientrare tra gli oneri deducibili a norma dell'art 95 del Tuir ma il condizionale è d'obbligo perche non viene specificato.

AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO

Nell'iter di conversione del decreto  è stato  modificato   il testo della norma  che facendo riferimento a "aziende private " lasciava  adito  a dubbi.

Potevano essere infatti  esclusi i datori di lavoro non considerati  dalla legge "aziende" ovvero :

La nuova formulazione del testo che parla di "datori di lavoro privati" ricomprende invece  tutta la platea del settore privato, quindi anche gli studi professionali.

Buoni benzina 2022: chi sono i lavoratori beneficiari

La norma cita i «lavoratori dipendenti» , comprendendo quindi tutti i lavoratori subordinati, compresi somministrati  e  apprendisti.

 Resta il dubbio,però, per coloro che non sono formalmente lavoratori dipendenti ma quasi sempre assimilati a tale categoria, ovvero i seguenti:

Come detto il provvedimento è attualmente in corso di conversione in legge e sono previsti alcuni emendamenti correttivi tra cui  sia la specificazione  del diritto per tutti i datori di lavoro  che l'inserimento dei soggetti sopracitati tra i beneficiari.

Si segnalano ancora tra i dubbi ingenerati dalla forma di questo articolo, che :

  1. non sono chiare le conseguenze in caso di superamento del limite di 200 euro se la soglia di esenzione operi autonomamente oppure in  combinazione con quella generale dei fringe benefit (258,23 euro) cioè se una somma superiore a 200 euro, per la parte non imponibili rientri o meno nei fringe benefits conteggiati  nella franchigia di 258,23.
  2. La norma non contiene uno specifico richiamo alla tassazione in capo al datore di lavoro  ne interviene sull’articolo 51, comma 3, del Tuir, per cui sono legittimi di  dubbi riguardo sia alla deducibilità  che sulla possibilità di inserire tale bonus fra i permi di risultato convertibili, da concordare con i sindacati,
  3. Infine la nuova norma   non pone condizioni rispetto alla platea del personale aziendale che puo accedere  al benefit , come richiesto ad esempio per il  welfare aziendale, cioè  lascia alla facolta del datore di lavoro il riconoscimento a tutti i dipendenti o a fasce omogenee o al singolo.

Buoni carburante: cedibilità  come omaggi ai clienti

E'  stato osservato in un articolo del Sole 24 Ore  a  firma  Stefano Sirocchi che i bonus benzina potrebbero  anche essere offerti in omaggio dalle aziende ai propri clienti per poi essere ceduti, a norma del DL 21 2022 ai loro dipendenti  .

 In questo caso per l'azienda  che li cede come omaggio  risulterebbere deducibili come spese di rappresentanza, come specificato nella risposta  dell'Agenzia  interpello n. 519/2019  In questo caso  si ricorda che opera la distinzione tra: 

  1. buoni carburante monouso  emessi da una specifica compagnia  (articolo 6-ter del Dpr 633/1972 (circolare 8/2018 dell’agenzia delle Entrate) con IVA  esigibile al momento dell’emissione del buono, o della ricarica in caso di titolo digitale ;
  2. buoni carburante multiuso  (articolo 6-quater del Dpr 633/1972)  validi presso molti distributori e per l'acquisto  di vari beni e servizi, esenti IVA 

Si fa notare anche che ai fini IVA ,  l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, è detraibile solo per  beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Leggi anche Buoni benzina 200 euro in busta paga: come fare

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Fonte: Gazzetta Ufficiale



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