News Pubblicata il 09/03/2022

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Crisi d'impresa: nell'elenco solo i professionisti idonei

di Redazione Fisco e Tasse

Il Ministero risponde ai dubbi sui requisiti richiesti dalla Circolare 29.12.2021 ossia dalle Linee Guida per la formazione dell'elenco esperti crisi di impresa



Con l'Informativa n 28 del 4 marzo 2022 il CNDCEC ha diffuso ai Consigli degli Ordini Locali la risposta del Ministero della Giustizia alle osservazioni formulate dall’Associazione Nazionale Commercialisti e dall’Associazione ADR & Crisi – Commercialisti ed avvocati, relativamente alla Circolare del 29 dicembre 2021 recante “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)”

Le Associazioni istanti hanno chiesto la modifica della circolare, in quanto a loro avviso non rispondente alla ratio dell'art 3 comma 3 del DL 118/2021 (come modificato dalla L. 147/2021), circa i requisiti dei professionisti e le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, nonché le differenze tra requisiti richiesti ai commercialisti e agli avvocati, da un lato, e ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti non iscritti in albi dall’altro.

Sinteticamente il Ministero ha precisato che:

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della Informativa n 28 del CNDCEC con la risposta integrale del Ministero

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Fonte: Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili



TAG: Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza