News Pubblicata il 09/03/2022

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CIGO settore tessile 2021: si puo ancora richiedere entro marzo 2022

Riaperta la piattaforma INPS per domande di cassa integrazione nel settore tessile moda del 2021 (decreto 146/21) che fossero state respinte. Nuove istruzioni e scadenza



Il decreto Fisco-lavoro n. 146 2021  aveva introdotto  ulteriori periodi  di cassa integrazione COVID, per le aziende di alcuni settori particolarmente colpiti dall'emergenza COVID 19. Si trattava  di:

  1.  13 settimane, da fruire tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021 per i settori interessati da cassa in deroga e assegni ordinari (art 11 comma 1) e 
  2. 9 settimane di cassa integrazione ordinaria  per il settore tessile , moda, pelletterie, con la stessa scadenza (art. 11 comma 2)

per i i lavoratori in forza alla data del 22 ottobre, data di entrata in vigore del decreto.

Per la CIGO al settore tessile la circolare 183 2021 richiedeva però  che fossero state utilizzate interamente le settimane previste dal decreto Sostegni bis art 50 bis.

Ieri con il messaggio 1060-2022  INPS ha comunicato la riapertura dei termini per la trasmissione delle domande di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021,  non più come cassa Covid ma come cassa integrazione ordinaria.

ATTENZIONE La possibilità è riservata:

Nei paragrafi seguenti  le istruzioni operative dell'istituto  che sostituiscono  le precedenti fornite con la circolare 183 2021  per i trattamenti ex art 11 comma 2 DL146 2021 .

CIGO settore tessile moda nuove istruzioni 

Alle richieste di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per i casi descritti sopra  si applica la disciplina ordinaria dettata dal D.lgs n. 148/2015, antecedente al riordino della materia attuato dalla legge di bilancio 2022.

Si applicano quindi  per l'accesso le seguenti condizioni

Non è ammissibile la causale  connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Le istanze di cassa integrazione ordinaria dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.

In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015, i quali prevedono: 

"3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra' aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla  data di presentazione. 

  4. Qualora dalla  omessa  o  tardiva  presentazione  della  domanda derivi a danno dei  lavoratori  la  perdita  parziale  o  totale  del diritto   all'integrazione   salariale,   l'impresa   e'   tenuta   a  corrispondere ai lavoratori stessi una somma di  importo  equivalente  all'integrazione salariale non percepita. "

Il messaggio inps infine ricorda che gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all'integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.

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Fonte: Inps



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