News Pubblicata il 25/03/2021

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IMU 2021: il Mef riepiloga le date di invio delle delibere IMU e di altri tributi locali

di Redazione Fisco e Tasse

Con comunicazione sul proprio sito il MEF riepiloga le scadenze di invio delle delibere comunali di IMU, TARI, Addizionale comunale IRPEF, imposta di soggiorno.



Con una Comunicazione pubblicata sul proprio sito intitolata "Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative" il MEF fornisce un riepilogo delle scadenze di invio delle delibere relative a varie imposte di competenze degli enti territoriali comunali, vediamo i dettagli.

IMU termini di invio delle delibere anno 2021

Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 2021, in applicazione dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. 

La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.

Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l’anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell’atto e non il prospetto delle aliquote previsto dall’art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze .

TARI termini di invio delle delibere 2021

Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all’anno 2021, (ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011) devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. 

La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.

La delibera di approvazione del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell’entrata tributaria bensì ne costituisce un presupposto. 

Tuttavia, la pubblicazione sul sito delle finanze della delibera in questione viene comunque effettuata a cura del MEF qualora il comune la trasmetta nell’ottica di assicurare una pubblicità meramente informativa, purché, in tal caso, unitamente al testo dell’atto, venga inserito l’allegato recante il piano economico finanziario (PEF).

Addizionale comunale all'IRPEF termini di invio delibere 2021

Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’addizionale comunale all’IRPEF relativi all’anno 2021 devono essere trasmessi al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2021 ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2021.

In caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.

Si precisa che in fase di trasmissione devono essere inseriti, oltre al testo della delibera, i dati da essa risultanti utilizzando, a seconda del sistema di aliquote adottato dal comune, una delle seguenti modalità:

  1. aliquota unica senza esenzione;
  2. aliquota unica con esenzione;
  3. pluralità di aliquote senza esenzione;
  4. pluralità di aliquote con esenzione;
  5. aliquota unica con esenzioni specifiche;
  6. pluralità di aliquote con esenzioni specifiche;
  7. gestione casi specifici.

Le modalità di cui ai punti n. 5 e n. 6, introdotte a decorrere dall’anno d’imposta 2021, consentono, in particolare, di inserire le aliquote con lo stesso metodo utilizzato nelle modalità n. 2 e n. 4 (vale a dire sulla base di campi di applicazione predefiniti) e le esenzioni, invece, con lo stesso metodo utilizzato nella modalità n. 7 (vale a dire compilando un campo testuale libero). 

Imposta di soggiorno 2021 

Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it

La pubblicazione, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. 

I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non hanno sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti già adottati negli anni precedenti. 

Tale adempimento è necessario affinché il comune ottenga, da parte dell’Agenzia delle entrate, la disponibilità dei dati relativi all’annualità 2020 risultanti dalle comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. 

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria 2021

I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate NON  devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito.

Fonte: Fisco e Tasse



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