News Pubblicata il 15/10/2020

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Il Decreto Agosto è legge: in sintesi alcune delle novità fiscali

di Redazione Fisco e Tasse

Ecco le principali novità in materia fiscale e in tema di sostegno all'economia inserite dalla legge di conversione n. 126 del 13.10.2020 del DL Agosto n. 104/2020



Pubblicata in GU la Legge n. 126 del 13.10.2020 di conversione del Decreto Agosto per il sostegno e il rilancio dell'economia, che oggi 14.10.2020 entra in vigore. 

Vediamo in sintesi le principali novità in tema:

contenute rispettivamente nei capi VI (Articoli 58-96-ter) e VII (Articoli 97-113-bis)

Alcune delle novità a sostegno alla economia:

ART. 58. FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

Il decreto di agosto ha stanziato 600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività di ristorazione attraverso un contributo a fondo perduto per acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari. La platea cui spetta il contributo a fondo perduto è stata ampliata in sede di conversione e adesso include 6 codici ATECO

ART. 58-BIS. FONDO PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DI QUARTA GAMMA

L'articolo, introdotto durante il percorso di conversione, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con l’obbiettivo di promuoverne la commercializzazione, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti.

ART. 58-QUATER. MISURE A FAVORE DEL SETTORE VITIVINICOLO

L’emendamento introdotto in sede di conversione è finalizzato ad estendere la platea dei soggetti beneficiari della misura di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto "Rilancio", che prevede il riconoscimento, a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

ART. 60, COMMI 7-BIS-7-QUINQUIES DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

In sede di conversione in legge del decreto Agosto è stata prevista anche la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare fino al 100% degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali. 

ART. 63. SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTI ASSEMBLEE CONDOMINIALI

Il decreto di agosto interviene in merito alla maggioranza dell’assemblea condominiale, necessaria per l’approvazione dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio previsti dal decreto Rilancio, nella misura del 110%, alleggerendo la maggioranza dei partecipanti necessaria per deliberare i lavori in un terzo invece che i due terzi del valore dell’edificio. 

In particolare, quando le delibere hanno ad oggetto:

sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno un terzo del valore dell’edificio.

ART. 64. RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELL’OCCUPAZIONE ANCHE NEL MEZZOGIORNO, NONCHÉ IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

L’articolo 64, al comma 1, rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025.

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, estende la garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K “Attività finanziarie e assicurative”.

ART. 77. MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO (PROROGA BONUS AFFITTI)

L’articolo in commento, modificato nel corso dell'esame al Senato, inserisce tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, le strutture termali, modificando la disciplina del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28, comma 3 del DL n. 34 del 2020. Lo stesso articolo proroga il bonus per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive-termali con attività solo stagionale fino a luglio. 

In merito alle misure fiscali e finanziarie ecco il quadro di sintesi degli interventi:

Per il dettaglio delle misure si rimanda al dossier dedicato ricco di approfondimenti e commenti: Decreto Agosto - Emergenza Coronavirus

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Fonte: Fisco e Tasse



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