News Pubblicata il 07/10/2020

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Affitto d’azienda: spetta il credito d'imposta anche per i canoni pagati in anticipo

di Redazione Fisco e Tasse

Se i canoni sono pagati in anticipo nel 2019, spetta il credito d'imposta per il 2020 individuando le rate di fruizione del beneficio e parametrandole alla durata contratto



Con Risposta a interpello n 440 del 5 ottobre l’Agenzia delle entrate chiarisce che spetta il credito di imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (ex art 28 del Decreto Rilancio) anche se i canoni sono pagati anticipatamente nel 2019 ma sono di competenza del 2020.

Per il chiarimento l’agenzia cita le Circolare n 14/E del 2020 che specifica che nelle ipotesi in cui i canoni per affitto di azienda siano pagati anticipatamente rispetto al 2020, occorrerà individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

L’istante è titolare di una attività stagionale svolta a seguito di affitto d’azienda sottoscritto a dicembre 2019.

Egli dichiara di aver pagato totalmente il canone pattuito in maniera anticipata all’atto di sottoscrizione del contratto e pertanto in base al tenore letterale dell’art 28 del Decreto Rilancio sarebbe escluso dal beneficio del credito di imposta per canoni di locazione relativi a immobili ad uso non abitativo.

L’istante chiede se il credito si riferisca solo alle somme versate nel 2020 o se valga anche per coloro i quali hanno versato anticipatamente l’affitto nell’anno precedenze ma di competenza del 2020 anno di covid prospettando una soluzione interpretativa a lui favorevole.

Egli ritiene cioè di poter fruire del credito in esame in quanto la Circolare n 14/E del 6 giugno 2020 chiariva che "Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto".

Secondo quanto detto perciò l’agenzia concorda con il contribuente istante e aggiunge inoltre che essendo il trasferimento del possesso d’azienda avvenuto nel mese di dicembre 2019, il calcolo del requisito della riduzione del fatturato, previsto ai sensi del comma 5 dell’art 28 come modificato dall’art 77 del Decreto Legge n 104/2020, dovrà essere effettuato in capo al soggetto avente causa del trasferimento confrontando l'ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell'azienda trasferita riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente, ancorché nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del soggetto dante causa.

In merito al caso di affitto d’azienda e alle modalità di calcolo del calo del fatturato si legga Continuità aziendale: spetta il bonus locazioni se la ditta individuale è ceduta a società che tratta della risposta a interpello n 402 del 24 settembre citata della stessa agenzia per orientamento nel calcolo.

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello del 05.10.2020 n. 440

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