News Pubblicata il 24/10/2019

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Congedo per assistenza e periodo di comporto

Una sentenza della Cassazione chiarisce se i giorni di congedo per assistenza (l. 104 o L.151 2001) vanno conteggiati ai fini del periodo di comporto Cass. Sez. Lav. 13 settembre 2019, n. 22928



Il Congedo straordinario per assistenza ad un familiare disabile va comunicato al datore di lavoro e non solo all'INPS anche per interrompere la fruizione di un periodo di malattia che puo portare altrimenti al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza  del 13 settembre 2019, n. 22928. Viene enunciato quindi  il principio di diritto  per cui "L'istanza del lavoratore di fruire del congedo per assistere un familiare disabile ai sensi dell'art. 42 d.lgs. n. 151/2001 deve essere trasmessa non solo all'I.N.P.S., per le verifiche di competenza e in quanto soggetto che subisce l'onere finanziario del congedo, ma anche al datore di lavoro, per l'adozione delle misure organizzative che la richiesta dovesse rendere necessarie."

Il caso riguardava un lavoratore licenziato per  superamento del periodo di comporto , del quale la corte di appello di Roma aveva respinto il ricorso.
 la Corte di merito affermava infatti che da tale periodo non si poteva  scomputare quello di congedo richiesto, ai sensi del d.lgs. n. 151/2001, al fine di assistere un familiare con grave disabilità, considerato che tale congedo era stato autorizzato dall'INPS ma  la domanda non era stata portata a conoscenza del datore di lavoro.
il lavoratore propone ricorso per cassazione denunciando, che per  l'istanza di congedo straordinario non c'è una norma di rango primario che prescriva tale obbligo e , come secondo motivo , che la  Corte  errava nel ritenere la fruizione del congedo fosse incompatibile con lo stato di malattia.
La Suprema Corte nell'ordinanza  ricorda  invece innanzitutto l'art. 2, comma 4, del DM n. 278/2000  concernente  i congedi  straordinari,   il quale  prevede che il datore di lavoro debba esprimersi entro dieci giorni sulla richiesta di congedo presentata dal lavoratore e, nel caso di diniego o concessione parziale, sia tenuto a motivarlo. Cio dimostra per i supremi giudici l' esistenza di un'esigenza di contraddittorio tra le parti.

Inoltre viene evidenziato che  la norma prevede che il lavoratore  in congedo percepisca  un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione,  calcolo che solo il datore di lavoro può predisporre.
Rispetto all'altra motivazione  del ricorso , legata allo stato di malattia contestuale al congedo,   la Cassazione ricorda che in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, devono essere inclusi nel calcolo del periodo, oltre ai giorni festivi, anche quelli di fatto non lavorati (ad es. per uno sciopero), che cadano durante il periodo di malattia indicato nel certificato medico.  Il lavoratore è tenuto a fornire prova dell'interruzione eventuale della malattia,  altrimenti si presume una continuità, in quei giorni, dell'episodio morboso addotto dal lavoratore quale causa dell'assenza dal lavoro. La  prova che  può essere costituita solo dalla dimostrazione dell'avvenuta ripresa dell'attività lavorativa (cfr. Cass. 10 novembre 2004, n. 21385).

Per tali ragioni la Cassazione respinge integralmente il ricorso del lavoratore confermando la legittimità del licenziamento .

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Fonte: Corte di Cassazione


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Cassazione 22928 2019 congedo e periodo di comporto

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