News Pubblicata il 23/09/2019

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Prescrizione contributo di mobilità: istruzioni INPS

Circolare 124 2019 sulla prescrizione del contributo di mobilità ordinaria, abolito nel 2017. Accolto l'orientamento della Cassazione favolrevole ai datori di lavoro



INPS ha pubblicato venerdi 20 settembre la circolare 124 2019 in tema di  di prescrizione del contributo dovuto dai datori di lavoro "in forza di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91". Si tratta del contributo per l'accesso alla mobilità ordinaria , istituto abolito dal 2017 sul quale Inps accoglie l'orientamento espresso dalla Cassazione  in tre recenti sentenze: 30699/2017, 672/2018, 28605/2018.

In conseguenza dell’abrogazione dei trattamenti è cessato, dal 1° gennaio 2017, l’obbligo di versamento del contributo ordinario di mobilità (pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. a), della legge n. 223/91) e del contributo d’ingresso alla mobilità ( di  importo  pari a sei volte il trattamento mensile iniziale del dipendente  lavoratore , da versare in soluzione unica o in trenta rate mensili.

Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ed abbiano effettuato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016 sono comunque soggette al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità.

 Sulla base anche di quanto affermato dalla Cassazione  l'Istituto nazionale di previdenza sociale  afferma ora che che i cinque anni si calcolano dalla data di scadenza del versamento del contributo dovuto. 

Cio significa che in caso di versamento in un unica soluzione  questo  va effettuato entro il termine per la denuncia contributiva di competenza del mese in cui l’impresa ha comunicato il licenziamento e restano ininfluenti le date effettive di cessazione del rapporto di lavoro.  Questa è anche la data da cui decorre la prescrizione, sempre che non vi siano  idonei atti interruttivi dell’Istituto.

In caso invece di  pagamento rateizzato, la prescrizione decorre dalla scadenza dell’ultima rata  in quanto le rate non vanno considerate obbligazioni autonome  quindi prima dell'ultima   l’Inps «non può legittimamente pretendere il pagamento né attivare il recupero coattivo» . Viene precisato infatti che " nel caso in cui il datore di lavoro abbia comunicato all’Istituto la volontà di avvalersi del pagamento rateale[8], per la corretta determinazione della decorrenza del termine di prescrizione si evidenzia che l’obbligo contributivo determinato dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/1991, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate solo una modalità per agevolarne l’adempimento".

Fonte: Inps



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