News Pubblicata il 19/08/2019

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Quota 100 e cumulo redditi da lavoro: le regole INPS

Elenco redditi da lavoro cumulabili con pensione quota 100 nella circolare INPS n. 117 2019 . In arrivo nuova dichiarazione reddituale specifica



La pensione con Quota 100 come noto prevede  il divieto di cumulo dei redditi da lavoro con l'eccezione di redditi occasionali fino a 5mila euro annui. In materia l'INPS ha emanato una circolare n. 17 2019 che chiarisce  tutti i  casi  di applicazione e di eccezioni a questa regola generale . Vengono inoltre analizzate le modalità di valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini della pensione . E' prevista anche la pubblicazione di un modello di dichiarazione per chi richiede la pensione con Quota 100, di prossima pubblicazione.

La norma di accesso a Quota 100 prevede  62 anni di età e 38 anni di contributi  con una attesa (finestra di decorrenza ) di:

Condizione essenziale è che i  richiedenti cessino  la loro attività lavorativa.

I contributi utilizzabili  per il diritto a Quota 100 sono quelli accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps nonché i periodi accreditati presso la gestione separata.

In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro la circolare precisa che :

Come redditi di lavoro autonomo si intendono  i compensi  per l’esercizio di arti e professioni

compensi da lavoro autonomo occasionale  vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati  prima della data di  decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. .

I redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione sono i seguenti:

Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione. L'istituto chiarisce che " ad esempio  se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l’età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui:

1) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;

2) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

3) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;

4) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

5) percepisca nel 2022 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2022 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

6) percepisca nel 2023 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2023 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

7) percepisca da gennaio a maggio 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione nel 2024 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;

8) percepisca da giugno a dicembre 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la “pensione quota 100” è cumulabile  2024 con questo reddito, poiché è percepito successivamente alla data di compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ancorché relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data."
E' prevista una dichiarazione del lavoratore (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100” in particolare nei casi di redditi relativi a frazioni di anno. In ogni caso, l’Istituto precisa che verificherà l’eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la “pensione quota 100” anche attraverso l'incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate e  di tutte le banche dati disponibili.

Nel modello  Quota 100  (di prossima pubblicazione su sito INPS)  sarà possibile indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della “pensione quota 100” o successivo al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. Sarà possibile inoltre l’indicazione  dei casi di redditi che pur essendo dal punto di vista tributario assimilabili a reddito da lavoro, non rilevano ai fini della incumulabilità, ad evitare la sospensione.

Fonte: Inps



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