News Pubblicata il 07/03/2019

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Mobbing: indennizzabile dall'INAIL

Anche il danno da mobbing deve essere indennizzato dall'INAIL dice la Cassazione : sentenza 6346/ 2019



La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6346 pubblicata il 5 marzo 2019, ha ribadito  che anche il danno da mobbing è  soggetto alla copertura assicurativa dell’INAIL, quando ricorrono le condizioni per esonerare l’azienda dal risarcimento.

Il caso riguardava una lavoratrice dipendente di Poste Italiane che  aveva chiesto e ottenuto nei primi due gradi di giudizio il diritto al risarcimento del danno biologico da mobbing dall'azienda . La Corte territoriale aveva infatti  accertato, sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie  che i danni lamentati dalla lavoratrice dovevano essere ascritti alla condotta datoriale di  mobbing e che pertanto sono riconducibili all'inadempimento della società al debito di  sicurezza prescritto dall'art. 2087 c.c.; La sentenza di appello aveva anche affermato che  in tema di malattia professionale, la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni  forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell'attività  lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l'organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi  specificamente indicati in tabella: dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata (Cass. 5 marzo 2018).

La Cassazione ha accolto il ricorso di Poste italiane   in quanto l'accertamento a carico della lavoratrice di un danno biologico dipendente da mobbing (ben qualificabile malattia professionale non tipizzata, conseguente a prestazione di attività lavorativa) in misura dell'8%  , risulta coperto dall'assicurazione obbligatoria dell'Inail;  infatti , affermano i giudici, " in ossequio all’art. 10 del DPR n. 1124/1965, se il danno biologico lamentato dal lavoratore non è dovuto dal datore di lavoro, l’INAIL è l’unico legittimato a coprire la patologia".  E' l'istituto  infatti, secondo i giudici, a dover garantire la tutela assicurativa ad ogni forma di malattia fisica o psichica legata all’attività di servizio, anche se non ricompresa fra le malattie tabellate o fra i rischi indicati: il danno da mobbing rientra nelle malattie professionali non tipizzate. 

Fonte: Corte di Cassazione


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Sentenza Corte di Cassazione 6346 2019

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