News Pubblicata il 07/01/2019

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Legge di bilancio 2019: smart working prima ai genitori

Obbligo per il datore di lavoro di dare priorità alle richieste di smart-working dopo la maternità e in caso di disabilità dei figli



La legge di bilancio 2019 prevede l'obbligo per il datore di lavoro di dare  priorità alle richieste di smart-working  da parte delle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità  e ai lavoratori con figli disabili,  in caso di  stipula di accordi aziendali per  il lavoro agile ( come previsto dall' articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001).

Il comma 486, della Legge 145/2018  infatti ha modificato l’articolo 18, della legge 22 maggio 2017, n. 81, inserendo il comma 3-bis che riportiamo di seguito:

«3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Va ricordato che lo smart working, detto anche "lavoro agile" viene definito nel decreto 151 del Jobs act come una disciplina volta a "promuovere le forme flessibili del lavoro agile allo scopo di incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.  Di fatto lo smart working consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita anche fuori dall'azienda,  entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Al fine di rendere la prestazione lavorativa il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici propri ovvero assegnatigli dal datore di lavoro, nel qual caso il datore di lavoro è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento. 

Si sta diffondendo negli ultimi tempi soprattutto nelle grandi aziende  e la forma piu comune è  lo svolgimento dei propri compiti lavorativi da casa.

Fonte: Fisco e Tasse



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