News Pubblicata il 26/11/2018

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Decreto Genova: ecco le indennità previste

Prevista una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, per i lavoratori del privato e una tantum per gli autonomi colpiti dal crollo del Ponte Morandi



L’Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 15 novembre 2018, ha approvato in via definitiva, il disegno di legge n. 909, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 109/2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova e altre emergenze, già approvato in prima lettura dalla Camera.
L’articolo 4-ter,  derogando alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, prevede la concessione, di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con riferimento ai lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati (totalmente o parzialmente) a prestare attività lavorativa.

Ai sensi della circolare INPS 19/2018, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale sono pari, per il 2018:
- per i lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.125,36 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) euro 982,40 lordi che, al netto del 5,84% (aliquota a carico del lavoratore determinata ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41/1986 e dell’articolo 1, comma 769, della L. 296/2006), sono pari ad euro 925,03; 
- per i lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.125,36 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) euro 1.180,76 lordi che, al netto del 5,84% (aliquota determinata a carico del lavoratore determinata ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41/1986 e dell’articolo 1, comma 769, della L. 296/2006), sono pari ad euro 1.111,80.

L’art. 4 del d.l.  n. 109 del 2018, convertito in legge, con modificazioni prevede quindi :

Le domande andranno presentate alla Regione, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L'INPS provvederà al relativo monitoraggio finanziario, nel rispetto del limite di spesa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Spetta inoltre all’INPS fornire i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Regione Liguria.
 

Fonte: Fisco e Tasse



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