News Pubblicata il 05/07/2018

Tempo di lettura: 2 minuti

Trasferte: di chi l'onere della prova sulle spese?

Nuova pronuncia della Cassazione con importanti specificazioni sull'onere della prova sulla documentazione dei rimborsi spese



Il caso riguardava  una società cui l'INPS richiede il pagamento degli oneri contributivi  sui rimborsi spese chilometrici  per vitto alloggio e trasporto fuori dal territorio comunale  per lavoratori definiti dalla sentenza di primo grado come trasfertisti 

I giudici della Cassazione hanno:
- accolto  il ricorso principale della società  affermando che ai sensi dell'art. 51 (ex art. 48) del D.lgs n. 917 del 1986 «in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero  non concorrono a formare il reddito »;
- accolto il ricorso incidentale INPS : in quanto i «rimborsi chilometrici» versati dal datore di lavoro ai dipendenti, in occasioni di trasferte fuori del territorio comunale, in quanto inerenti alle spese di viaggio da questi sostenute, devono essere documentati; infatti, ai fini dell'esclusione dall'imponibile contributivo, delle erogazione corrisposte in favore dei lavoratori, a titolo di rimborso chilometrico, l'onere probatorio del datore di lavoro è assolto «documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo chilometrico sulla base della tariffa Aci».

La Cassazione rimanda il caso alla Corte di appello  che dovrà  adeguarsi ai seguenti principi di diritto:

«E' estranea alla disciplina dell'art. 51, comma 6, TUIR, secondo l'interpretazione autentica del D.L. 22 ottobre 2016, nr. 193, art. 7 quinquies (trasfertismo) , l'ipotesi dei lavoratori che non svolgono fuori sede "in via continuativa" la loro prestazione ovvero che non ricevono "in misura fissa" un'indennità o maggiorazione di retribuzione, in ragione delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, a prescindere dall'effettività della trasferta e indipendentemente dal luogo ove essa si è svolta»;
« l'onere probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei lavoratori a titolo di rimborsi chilometrici, è assolto con la prova documentale delle stesse e spetta al giudice di merito valutarne la ricorrenza nel caso concreto».

Per approfondire scarica il commento completo "Trasfertisti: l'onere della prova sull'imponibile contributivo"

Ti può interessare  anche l'abbonamento ai COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA FISCALE E DEL LAVORO: I nostri esperti legali commentano settimanalmente le pronunce piu interessanti con analisi normative, orientamenti giurisprudenziali e  testo integrale delle sentenze.

Guarda qui l'indice delle ultime uscite!

Fonte: Fisco e Tasse



TAG: Lavoro Dipendente La rubrica del lavoro Giurisprudenza