Con la consulenza giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Quest'operazione , schematiozzando, si realizza nel seguente modo:
In generale, i crediti relativi a ciascuna operazione (quelli vantati nei confronti dei debitori ceduti), i relativi incassi e le attività finanziarie acquistate con i medesimi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo e da quello relativo alle altre operazioni
Sino ad ora la prassi del settore ha considerato
L'Agenzia delle Entrate, nel dare il proprio parere, ha chiarito che he per alcune tipologie di servizi finanziari, è espressamente previsto il regime di esenzione Iva (articolo 10, comma 1, n. 1, Dpr 633/1972). Con riferimento ai servizi di carattere finanziario, gli eurogiudici hanno precisato che il regime di esenzione per gli stessi previsto ha natura oggettiva, nel senso che si applica a prescindere sia dal soggetto che in concreto li realizza sia dal soggetto che ne beneficia, oltre che dalle modalità tecniche con cui i servizi in esame vengono realizzati. Elemento distintivo delle operazioni finanziarie esenti è quello oggettivo della produzione degli effetti propri delle operazioni di pagamento. In conclusione, quindi, limitatamente alle operazioni di cartolarizzazione ex lege 130/1999, in cui il soggetto che presta i servizi di riscossione, di cassa e di pagamento è il concedente il credito (originator), i servizi di servicing possono fruire del regime di esenzione Iva in quanto servizi di gestione dei crediti da parte dei concedenti.
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