News Pubblicata il 27/05/2016

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Maxi ammortamento: deduzioni solo nel periodo di competenza

Secondo l'Agenzia delle Entrate l'eventuale parte non dedotta in un periodo d'imposta, non può essere riportata negli anni successivi



La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una norma che consente alle imprese e i lavoratori autonomi  di godere di una deduzione più elevata, ai fini Irpef ed Ires, delle quote di ammortamento/canoni di leasing per i beni strumentali nuovi (in proprietà o in leasing) acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016.

Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, e i lavoratori autonomi che svolgano arti o professioni anche in forma associata, inclusi i contribuenti minimi e coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, e gli enti non commerciali per quanto riguarda l’attività commerciale eventualmente esercitata. Sono esclusi invece coloro che utilizzano il regime forfetario,  e le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23/E di ieri, 26.05.2016, ha chiarito alcuni aspetti importati, che possono essere così riassunti: la maggiorazione dell’ammortamento o del canone di leasing deve essere dedotta nel periodo di competenza e non può essere “recuperata” in quelli successivi. Inoltre, se il bene o il contratto di leasing è ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione, le quote di maggiorazione già dedotte non devono essere “restituite” ma quelle restanti non possono essere utilizzate né dal cedente né dal cessionario.

Scarica il testo della Circolare dell'Agenzia del 26.05.2016 n. 23/E.

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Fonte: Fisco Oggi



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