News Pubblicata il 13/03/2015

Reverse charge anche per servizi di pulizia in edifici

Dalla legge di stabilità un estensione del regime del reverse charge al settore delle pulizie ma solo all'interno di edifici. Novità anche nel settore edile per demolizioni e installazioni



Il regime del reverse charge dal 1 gennaio 2015 va applicato anche ai servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione effettuati negli edifici per effetto dell'introduzione del comma 6 art. 17 DPR 633 /1972, intervenuta con la Legge di Stabilità (L.190/2014), modificando la precedente prassi dettata dalla CM 37/E del 2006. Diversamente da quanto accade nella legislazione comunitaria che fa riferimento in generale a "beni immobili", resterebbero però escluse dal reverse charge le prestazioni su beni mobili e su beni immobili che non hanno le caratteristiche di costruzioni coperte come strade piazzali barche impianti industriali, mentre le pulizie che le pulizie quotidiane che interessano sia ufficie e opifici che i mobili in essi contenuti non andrebbero differenziati e rientrerebbero nel regime di inversione contabile. Sembrano quindi irrilevanti i codici Ateco della ditta operatrice mentre si fa riferimento alle operazioni realizzate. Per effetto dello stesso nuovo comma 6 art. 17 il reverse charge è da applicare anche nelle prestazioni di demolizione e installazioni di impianti in edifici sia per appaltatori che subappaltatori

Fonte: Il Sole 24 Ore



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