News Pubblicata il 06/09/2013

Revisori attivi, rilevano le attività che conducono ad esprimere un giudizio

Non rilevano le attività da cui derivino emissione di pareri, attestazioni, perizie



Con la Circolare n. 34/2013 del Ministero dell'Economia diffusa la scorsa settimana e relativa al nuovo Registro dei revisori, è stato precisato che i revisori "attivi" sono solo quelli che effettuano la revisione in base al D. Lgs. n. 39/2010, che ha recepito la direttiva n. 43/2006 in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati. Tutti gli altri incarichi non rilevano per la qualifica di revisore ai fini dell'iscrizione al registro. Le attività di revisione che fanno scattare la qualifica di "revisore attivo" ed il relativo obbligo di comunicazione e aggiornamento dei dati strumentali, sono quelle che conducono il revisore ad esprimere il giudizio in base all'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010. Sono esclusi quindi: emissione di pareri, attestazioni, perizie, incarichi nei collegi sindacali di società che non prevedono la revisione legale il cui esercizio è conferito al collegio sindacale dallo statuto societario.

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Fonte: Il Sole 24 Ore



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