News Pubblicata il 13/06/2013

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Integrazione salariale straordinaria: proroga possibile avviando un piano di gestione

Con la CM n. 20 del Ministero del lavoro chiarisce i termini per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale nei casi di cessazione di attività dell'azienda



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare 6 giugno 2013, n. 20 fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle ipotesi di crisi aziendale (art. 1, D.L. 249/2004, conv. in L.291/2004) che determinino la cessazione dell'attività dell'intera azienda ed il relativo trattamento straordinario di integrazione salariale. Va ricordato che tale articolo dispone che nelle ipotesi di crisi aziendale che determini la cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione di lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. Con la norma il legislatore ha voluto introdurre una fattispecie di crisi aziendale che, pur richiamandosi al più ampio genus delle fattispecie di cui all'articolo 1 delle legge 223/91 e all'articolo 2 del decreto ministeriale del 18.12.2002, introduce, per le aziende in cessazione di attività totale o parziale, l'elemento di un piano di gestione delle eccedenze occupazionali che possa articolarsi su un arco temporale più ampio rispetto ai 12 mesi previsti dal richiamato articolo 1 della legge n. 223/91.

Fonte: Fisco e Tasse



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