News Pubblicata il 23/05/2000

il ministero stringe i tempi quando la svista è a sfavore dell'Erario

Ravvedimento - il ministero stringe i tempi quando la svista è a sfavore dell'Erario



Tra le risposte contenute nel paragrafo 8 della circolare n. 98/E, ve ne sono alcune dedicate al problema delle dichiarazioni rettificative. Viene innanzitutto precisato (risposta 8.1.1) che, nell'ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa da ravvedimento operoso, non si vengono ad allungare i termini di decadenza dei termini dell'accertamento.
La risposta successiva (8.1.2) si occupa della presentazione di una dichiarazione rettificativa a favore del contribuente.
Il ministero precisa che, dopo i termini di presentazione della dichiarazione originaria e fatto «salvo il potere degli uffici di applicare le sanzioni amministrative», la dichiarazione può essere rettificata, distinguendo, però, due ipotesi: se la dichiarazione rettificativa viene presentata nei 90 giorni questa risulta valida a tutti gli effetti e l'eventuale maggiore credito può essere utilizzato con le modalità ordinarie (compensazione, rimborso eccetera), salva l'applicazione delle sanzioni da lire 500mila a lire 4 milioni; dopo i 90 giorni, invece, la dichiarazione ("rettificativa") si considera omessa, anche se dà titolo per la riscossione delle imposte dovute, così come, per il ministero, l'eventuale maggiore credito può essere richiesto a rimborso.

Fonte: Il Sole 24 Ore



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