La Commissione tributaria regionale di Roma, sezione 9, è stata chiamata a decidere su un ricorso riguardante la possibilità, per le Regioni, di fissare maggiorazioni di aliquota ex art. 16, comma 3 del Decreto Legislativo 446/1997; secondo la commissione, alle leggi regionali si applica il principio della irretroattività delle norme impositive (articolo 13, comma 1 dello Statuto dei contribuenti) e quindi, le maggiorazioni d’aliquota introdotte con una legge datata 2001, emanata nel corso del 2002, per il sopraccitato articolo dello Statuto dei contribuenti produrrà i suoi effetti solo a partire dal “periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono”, vale a dire dal 2003.
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