Normativa Pubblicata il 12/12/2003

Tempo di lettura: 1 minuto

art. 171 tuir - dpr 917/86 - trasformazione eterogenea (ex art. 122)

in vigore dal 01/01/2004 inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero 344 del 12/12/2003
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Testo: in vigore dal 01/01/2004 inserito da: DLG del 12/12/2003 n. 344 art. 1

1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-septies del codice civile, di una società soggetta all'imposta di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della società si considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5 dell'articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei confronti dei soci o associati:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;

b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 170.

2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile, di un ente non commerciale in società soggetta all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento limitatamente ai beni diversi da quelli già compresi nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


TAG: Operazioni Straordinarie