Normativa Pubblicata il 14/05/2021

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Decreto Covid convertito in legge: novità per Bonus baby sitter e lavoro agile

Convertito in legge il DL del 13.03.2021 n. 30 contenente misure urgenti di contenimento COVID-19 e sostegno lavoratori con figli in dad o quarantena



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge
Numero del 13/03/2021

Pubblicata in GU del 12 maggio 2021 n. 112, la legge di conversione 6 maggio 2021 n. 61 del Decreto legge del 13.03.2021 n. 30 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.  

Il provvedimento in origine composto di 4 articoli suddivisi in 24 commi, consta dopo la sua conversione in legge di 6 articoli suddivisi in 33 commi.

Scarica il testo del DL del 13.03.2021 n. 30 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione.

Tra le novità introdotte in sede di conversione segnaliamo quanto segue:

Visite alle persone detenute

Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting

In particolare il lavoratore dipendente genitore di figlio minore 16 anni, alternativamente all'altro genitore, puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata a prescindere dall'eta' del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Altre due disposizioni introdotte in materia di lavoro agile

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Misure per contenere e contrastare l'emergenza Covid-19

Con alcuni commi introdotti dalla Camera dei deputati sono infine previste alcune misure specifiche relative al nuovo ospedale e centro di ricercamedica applicata "Mater Olbia", le misure sono volte anche a garantire l’operatività di tale struttura e ad autorizzare rapporti finanziari in deroga con la Regione Sardegna rispetto alla vigente disciplina in materia di acquisto delle prestazioni sanitarie (art.1).

Relativamente alle misure previste per le diverse zone leggi gli articoli:


1 FILE ALLEGATO:
Decreto legge del 13.03.2021 n. 30 coordinato con la legge di conversione
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