Normativa Pubblicata il 11/05/2016

La Cassazione dice no all'IRAP per il professionista con un collaboratore

Con la sentenza 9451/2016 cambio di rotta per la soggettività IRAP per i professionisti con un solo dipendente che svolge mansioni non professionali



Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 9451 del 10/05/2016
Fonte: Corte di Cassazione

Nella sentenza 9451 depositata l'11 maggio 2016 la Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che un professionista con un singolo dipendente è soggetto all'IRAP solo se il collaboratore svolge mansioni professionali e non «di segreteria o generiche o meramente esecutive ». Il contenuto della sentenza è molto importante in quanto è in controtendenza rispetto all'orientamento prevalente della giurisprudenza. In particolare la sentenza in oggetto ha risposto ad alcune domande sulla soggettività iva relativamente al fattore lavoro:

Per saperne di più sull'annosa questione IRAP per i professionisti e i rimborsi segui il Dossier: Come chiedere il rimborso IRAP

 

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Sentenza Cassazione 9451 del 2016
TAG: Difendersi dall'Irap: come chiedere il Rimborso Irap Giurisprudenza Leggi e Decreti Determinazione imposta IRAP