Normativa Pubblicata il 28/02/2012

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Contributo di Solidarietà: i primi chiarimenti dell'Agenzia

Con Circolare del 28/02/2012 n. 4 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sul contributo di solidarietà del 3%, introdotto a decorrere dal 2011 e fino al 2013 dalla manovra di ferragosto (DL 138/2011) illustrando con utili esempi pratici l'ambito di applicazione e le modalità di calcolo



Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 4 del 28/02/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate

L’articolo 2, commi 1 e 2, del DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, “in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea”, ha introdotto, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo.

Con il decreto di attuazione del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2011, sono state determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni in esame, al fine di assicurarne, tra l’altro, il coordinamento con le disposizioni in materia di riduzione degli emolumenti dei dipendenti pubblici e dei trattamenti pensionistici.

L'Agenzia delle Entrate con la presente Circolare fornisce i primi chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del contributo, alla sua determinazione con esempi pratici e alle modalità di versamento.

In particolare viene precisato che la base imponibile del contributo di solidarietà è diversa dalla base imponibile IRPEF perché prende in considerazione il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili, oltre ad essere costituita dalla sola parte eccedente i 300.000 euro.

Per quanto riguarda il versamento il contributo di solidarietà è determinato in sede di dichiarazione dei redditi ed è versato in unica soluzione unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’importo così determinato, quindi è versato in unica soluzione entro i medesimi termini stabiliti per il versamento del saldo IRPEF e, ovvero entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione.

Anche per il versamento del contributo di solidarietà è riconosciuta al contribuente la possibilità di avvalersi dell’istituto della
compensazione, nonché di rateizzare il versamento fino al mese di novembre secondo le modalità previste per il versamento dell’IRPEF.

Indice della Circolare:

1. CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. EMOLUMENTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E TRATTAMENTI PENSIONISTICI
4. DETERMINAZIONE E VERSAMENTO
5. REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
6. DECORRENZA
7. EFFETTI SULL’IRPEF E SULLE ADDIZIONALI

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Circolare del 28/02/2012 n. 4
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