Speciale Pubblicato il 20/11/2023

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Alluvione Emilia: arriva la proroga delle scadenze sospese

di Redazione Fisco e Tasse

Sospensione dei termini fiscali, contributivi, giudiziari per gli eventi del 1° maggio . Il senato introduce nella conversione del DL 132 la proroga dal 20.11 al 10.12



Il decreto legge del 01.06.2023 n. 61 (Decreto Alluvione Emilia Romagna) contenente misure per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, e che hanno colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana era stato pubblicato in Gazzetta il 1 giugno 2023. 

Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero a sede legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell’allegato al Decreto Alluvioni (Allegato 1 - elenco dei Comuni interessati), si prevedeva la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo, con diverse scadenze per la ripresa dei versamenti 

Il Senato ha approvato al scorsa settimane una  proroga  dal 20 novembre al 10 dicembre 2023.

In attesa della conferma della nuova misura nella conversione definitiva del decreto, attesa entro il 28 novembre, ricordiamo tutte le scadenze sospese e differite.

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DL Alluvione: sospensione versamenti e adempimenti in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023

L'articolo 1 del decreto 61 1023 sospendeva i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali del maggio 2023

Soggetti interessati dalla sospensione

Nello specifico, il comma 1 individua l’ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che la stessa si applica ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.

Versamenti e adempimenti sospesi

Nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini:

I versamenti sospesi di cui sopra, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, i versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

Sono inoltre sospesi i versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, derivanti:

Tali versamenti riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023 (dalla scadenza del periodo di sospensione).

Il comma 9 dell'articolo 1 dispone infine la sospensione dei versamenti e degli adempimenti previsti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della cd. “tregua fiscale” che scadono durante il periodo di sospensione.

In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quater”), per i soggetti interessati, i termini e le scadenze previsti dall’articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di 3 mesi.

DL Alluvione: altre sospensioni in favore di società e imprese

Per le società e le imprese aventi sede operativa nei Comuni di cui all’allegato 1 al presente decreto, l'articolo 11 prevede la sospensione sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  1. dei versamenti riferiti al diritto annuale, che dovranno essere effettuati in unica soluzione al 1° luglio 2023.
  2. degli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
  3. del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto:
    • edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici;
    • beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui sopra sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

A decorrere dal  maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023, per le società e le imprese operanti sul territorio dei Comuni di cui all’allegato al presente decreto, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa, anche in questo caso i versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

DL Alluvione: altre proroghe

Possibile proroga dei termini di versamento dal 20 .11 al 10.12

E' in corso in Parlamento la conversione in legge del Decreto-legge 132 2023 (cd. Decreto proroghe) in cui è presente una norma che modifica alcune delle previsioni precedenti

In particolare, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023  i termini dei

  1.  versamenti tributari, 
  2. adempimenti e  versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
  3.  versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’Irpef da parte dei sostituti di imposta

previsti per il 20 novembre 2023, sono prorogati al 10 dicembre 2023  

I versamenti in oggetto potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi.

Come detto, occorre attendere la pubblicazione della legge di conversione del DL 132 per la conferma della novità.



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