Speciale Pubblicato il 03/12/2021

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Finanziamento verso i fornitori: trasparenza informativa nel bilancio d'impresa

di Dott.ssa Monica Peta

Il “Supplier Finance Arrangements“ dello IASB aggiunge obblighi di natura qualitativa e quantitativa in direzione dell’informativa sulla sostenibilità del debito.



L'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato, novembre 2021, in consultazione, la bozza "Supplier Finance Arrangements” - Proposed amendments to IAS 7 and IFRS 7- al fine di integrare gli obblighi di informativa e segnaletica di tipo qualitativo e quantitativo relativamente alle operazioni ed esposizioni di finanziamento dell’impresa verso i fornitori. 

In particolare, il documento si propone di modificare:

La finalità del documento è diretta a regolamentare gli effetti sul flusso di cassa dell’accordo di finanziamento nel bilancio dell’impresa acquirente, guardando alla forma ed alla tipologia dell’accordo con il fornitore.

Gli stakeholders, nonché gli utilizzatori del bilancio dovranno essere messi nelle condizioni di ottenere le informazioni necessarie sugli asset di bilancio, sugli effetti dell’accordo sul cash flow dell’impresa, e sul rischio di liquidità e di gestione (risk liquidity and risk management).

L’ obiettivo del documento è senza ombra di dubbio, di preservare la trasparenza informativa sulle esposizioni di finanziamento verso i fornitori permettendo così a parere di chi scrive, una valutazione attendibile ed effettiva della sostenibilità del debito.

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I punti chiave dell’Exposure Draft

I punti proposti dall’Exposure Draft, ED/2021/10 riguardano:

Lo IAS 7 “Statement of Cash Flows”: le informazioni aggiuntive al Paragrafo 44.

Ricordiamo che, l'obiettivo dello IAS 7 “Statement of Cash Flows è quello di richiedere alle società[1] la presentazione di informazioni sulle variazioni storiche delle disponibilità liquide e degli equivalenti di cassa mediante un prospetto dei flussi di cassa, che classifica i flussi di cassa durante il periodo in base alle attività operative, di investimento e di finanziamento.  

In sostanza, il rendiconto finanziario si intende parte integrante del bilancio primario. 

Il rendiconto dei flussi di cassa analizza le variazioni di cassa e mezzi equivalenti durante un periodo. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono la liquidità disponibile e i depositi a tempo in mano, insieme agli investimenti a breve termine altamente liquidi che sono facilmente convertibili in una quantità nota di liquidità e che sono soggetti a un rischio insignificante di variazioni di valore. Le note orientative indicano che un investimento soddisfa normalmente la definizione di equivalente in contanti quando ha una scadenza pari o inferiore a tre mesi dalla data di acquisizione. Gli investimenti azionari sono di norma esclusi, a meno che non siano sostanzialmente equivalenti in contanti (ad esempio, azioni privilegiate acquisite entro tre mesi dalla data di rimborso specificata).

Anche gli scoperti bancari rimborsabili su richiesta e che costituiscono parte integrante della gestione della liquidità di un'entità sono inclusi come componente della liquidità e degli equivalenti di cassa[2]

Rappresentazione dei flussi di cassa 

I principi chiave specificati dallo IAS 7 per la preparazione di un rendiconto finanziario sono[3]:


Riguardo la rappresentazione, il principio prevede due possibili metodi:

a) metodo diretto:

Ricevute di cassa dei clienti                                

xx, xx

Contanti pagati ai fornitori                                

xx, xx

Contanti pagati ai dipendenti                    

xx, xx

Contanti pagati per altre spese operative

xx, xx

Interessi pagati

xx, xx

Imposte sul reddito pagate

xx, xx

Cassa netta da attività operative

xx, xx

b)  metodo indiretto, che adegua l'utile o la perdita netta per competenza per gli effetti delle operazioni non in contanti 

Utile prima delle imposte sugli interessi e sul reddito 

xx, xx

Aggiungere di nuovo l'ammortamento

xx, xx

Aggiungere la riduzione di valore delle attività 

xx, xx

Aumento dei crediti   

xx, xx

Diminuzione delle scorte

xx, xx

Aumento dei debiti commerciali

xx, xx

Interessi passivi

xx, xx

Meno interessi maturati ma non ancora pagati

xx, xx

Interessi pagati

xx, xx

Imposte sul reddito pagate

xx, xx

Cassa netta da attività operative

xx, xx

Con riferimento alle suesposte voci, il paragrafo 44 del principio prevede che, la società fornisca le informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare le variazioni delle passività derivanti dalle attività di finanziamento. È proprio qui, in questo paragrafo, che dovranno essere assunte ed integrate le proposte dell’Exposure Draft secondo le finalità sopra descritte.

NOTE

[1] IAS 7.1: “Tutte le società che redigono i bilanci in conformità agli IFRS sono tenute a presentare un rendiconto dei flussi di cassa”.

[2] IAS 7.7-8

[3] IAS 7.10e di finanziamento. [IAS 7.10]

[4] IAS 7.14

[5] IAS 7.6

[6] IAS 7.6

[7] IAS 7.31

L’IFRS7 e l’informativa aggiuntiva sugli strumenti finanziari.

Relativamente all’IFRS 7, principio che disciplina l’informativa di bilancio riguardo gli strumenti finanziari, sotto il profilo di: 

E’ sotto il profilo della gestione dei rischi, che l’Exposure Draft si propone di integrare, i paragrafi “B11F” e “IG18” ed in particolare: 



TAG: Principi Contabili Internazionali