Speciale Pubblicato il 12/11/2021

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ZES: agevolazioni fiscali in favore di imprese già operanti nel territorio speciale

di Moroni Avv. Francesca

Nelle zone economiche speciali agevolazioni fiscali anche per imprese già presenti e attive se iniziano una nuova attività



Le Entrate si pronunciano (con risposta a interpello n. 771 del 10 novembre 2021) in merito a un quesito, avanzato da una società SRL che svolge attività di produzione e vendita in un’area compresa nella zona economica speciale (ZES) dove ha un fabbricato di sua proprietà.

L’istante intende acquistare un nuovo capannone industriale, limitrofo a quello già in uso e ricompreso comunque nell’area ZES, dove avviare, previa ristrutturazione e adattamento dell’immobile, una nuova attività.

La società istante si interroga se la realizzazione di un nuovo investimento ed il connesso avvio di una nuova attività nella ZES consentano di beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi 173-174 della legge n. 178 del 2020, a partire dall’esercizio nel corso del quale sarà intrapresa tale nuova attività. 

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Il quadro normativo

L’Agenzia delle entrate in primis richiama la normativa di riferimento:

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già usufruito. 

Infine, le imprese beneficiarie ai fini della fruizione, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento (comma 175) e, inoltre, l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis (comma 176).


La risposta (positiva) delle Entrate

Tanto premesso, le Entrate chiariscono che il citato comma 173 fa espresso riferimento alle imprese che intraprendono una "nuova iniziativa economica" e, tra le condizioni cui il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato, proprio il successivo comma 174 indica la conservazione "dei posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni”.

Alla luce del dato letterale e della ratio della norma, la società scrivente è dell’avviso che l’agevolazione possa spettare, oltre che alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, anche alle imprese già operanti nei territori interessati, purché procedano ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata, da cui discenda la creazione di nuovi posti di lavoro, nel rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni richieste dalla relativa disciplina. 

Tale interpretazione della norma – chiariscono le Entrate – risulta sicuramente in armonia con l’art. 4, comma 1 del richiamato D.l. n. 91/2017, che, nell’istituire le ZES, prevede espressamente come il loro fine vada ritrovato nella “… creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree”.

In conclusione, le agevolazioni fiscali per le Zes spettano sia alle nuove imprese che si insediano nelle ZES, sia alle imprese già operanti nei territori interessati, purché le stesse si impegnino ad avviare una nuova attività in precedenza non esercitata (attività che vada dunque a creare nuovi posti di lavoro, nel rispetto dei requisiti chiesti dalla richiamata normativa).



TAG: Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese